Revoca del permesso per protezione negata e cessazione dell’accoglienza (TAR Abruzzo n. 314 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga ope legis della validità dei permessi di soggiorno disposta dalla disciplina emergenziale presuppone un titolo ancora in essere al momento della sua introduzione. Il permesso rilasciato in attesa dell’accertamento dei requisiti di protezione è risolutivamente condizionato a tale accertamento: intervenuta la negazione della protezione, il titolo viene meno ope legis e non è suscettibile di proroga. La cessazione delle misure di accoglienza non è differita dalla proroga dei termini emergenziali, perché la relativa disposizione non figura nell’elenco delle norme espressamente richiamate. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ex art. 21 octies l. n. 241/1990 quando il provvedimento ha esito vincolato, e la redazione dell’atto in lingua diversa da quella dichiarata dal destinatario non ne determina l’annullamento se quest’ultimo ne ha compreso contenuto e portata lesiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui la Questura dell’Aquila ha revocato il permesso di soggiorno rilasciatogli per richiesta di asilo. La revoca si fondava sull’accertamento, compiuto dal Tribunale ordinario, della carenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del Prefetto che ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina emergenziale che aveva prorogato la validità dei permessi di soggiorno e aveva previsto la permanenza nelle strutture di accoglienza, oltre ai vizi formali consistenti nell’omesso avviso di avvio del procedimento e nella stesura degli atti in lingua a lui non nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambe le impugnazioni perché manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha osservato che la proroga ope legis introdotta dall’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 opera esclusivamente sui permessi la cui scadenza cade nel periodo di emergenza sanitaria. Il ricorrente, invece, non disponeva più dell’autorizzazione a permanere nel territorio che l’art. 7 del d.lgs. n. 25/2008 riconosce ai richiedenti protezione in attesa dell’accertamento dei requisiti.
Il titolo di soggiorno era infatti risolutivamente condizionato a quell’accertamento e, essendo intervenuta la decisione negativa del giudice ordinario, era venuto meno ope legis prima ancora della dichiarazione dello stato di emergenza. Un titolo già estinto non è quindi suscettibile di alcuna proroga, perché manca il presupposto stesso della disposizione emergenziale.
Analoga conclusione per i motivi aggiunti. L’art. 86 bis del d.l. n. 18/2020 aveva consentito la permanenza in accoglienza fino al 31 luglio 2020 anche ai soggetti per i quali erano venute meno le condizioni di permanenza nelle strutture. Tuttavia l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 83/2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 i soli termini delle disposizioni elencate nell’Allegato 1, nel quale non figura l’art. 86 bis. Il comma 4 ha inoltre chiarito che i termini non richiamati restano fissati al 31 luglio 2020. La permanenza non è stata dunque ulteriormente differita.
Il Collegio ha poi escluso che i vizi formali potessero condurre all’annullamento. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Quanto alla lingua degli atti, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ne ha evidentemente compreso contenuto e portata lesiva, avendoli puntualmente impugnati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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