Accesso del coobbligato solidale agli atti dell’accertamento INPS (TAR Lombardia n. 2027 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di un verbale di accertamento dell’INPS, al quale sia richiesto il pagamento in solido di contributi asseritamente non versati, non è terzo rispetto al procedimento e vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti che ne costituiscono il fondamento. Il diniego di accesso deve essere sorretto da una motivazione idonea a evidenziare le ragioni preclusive della conoscenza; il richiamo alla riservatezza è legittimo solo in relazione ai dati anagrafici dei lavoratori e non si estende automaticamente agli altri documenti. Il documento formato da altra amministrazione ma legittimamente detenuto dall’ente e posto a base delle contestazioni è ostensibile. L’indisponibilità dei documenti non può essere affermata con una mera allegazione difensiva, ma richiede un’apposita dichiarazione del dirigente competente, rilevante ad ogni effetto di legge.
Il Fatto
Una società riceveva dall’Ufficio di Vigilanza Ispettiva INPS un verbale unico di accertamento che contestava violazioni e le richiedeva il pagamento in solido di contributi asseritamente omessi. Con istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 la società chiedeva di accedere ai contratti di subappalto e di appalto, alle fatture, al libro unico del lavoro, ai contratti di lavoro e ai documenti utilizzati dagli organi ispettivi per individuare i lavoratori e i contributi omessi.
L’INPS rigettava la richiesta richiamando la normativa interna sull’accesso e osservando che il file denominato centro di costo non era di propria competenza ma dell’Agenzia delle Entrate. In corso di giudizio l’amministrazione trasmetteva parte dei documenti e sollecitava la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La società ricorrente insisteva per l’ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’ostensione è stata concessa solo in modo parziale: non risultano esibiti i contratti di subappalto, i contratti di appalto, talune fatture, il file centro di costo e gli ulteriori documenti utilizzati dagli ispettori. Il carattere parziale dell’accesso priva di fondamento la tesi della cessazione della materia del contendere, perché la pretesa non è stata integralmente soddisfatta.
Sul piano sostanziale il Tribunale esclude che la società possa qualificarsi come terzo: il verbale le è stato notificato e ad essa è stato richiesto il pagamento in solido dei contributi. Da qui un interesse diretto e concreto alla conoscenza degli atti che fondano la contestazione. La mancata trasmissione dei documenti non è quindi supportata da una motivazione idonea a evidenziare ragioni preclusive della conoscenza.
Quanto alla riservatezza, il richiamo è ritenuto legittimo solo in relazione ai dati anagrafici dei lavoratori indicati nel libro unico del lavoro, mentre resta del tutto immotivato con riferimento agli altri documenti richiesti. Sul file centro di costo il Collegio osserva che, quand’anche formato dall’Agenzia delle Entrate, esso è legittimamente detenuto dall’INPS, che lo ha posto a base del verbale e delle contestazioni: il diniego sul punto è pertanto privo di fondamento.
Il Tribunale affronta infine la difesa dell’INPS secondo cui sarebbe stato consegnato quanto in possesso dell’Istituto. L’affermazione contenuta in una memoria processuale è ritenuta non rilevante: qualora la documentazione non fosse nella disponibilità dell’ente, occorrerebbe un’apposita dichiarazione del dirigente competente, rilevante anche agli effetti penali, trattandosi di valutazione attinente alle ragioni del diniego e non surrogabile da una mera allegazione difensiva.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso nei limiti esposti, con annullamento del diniego e ordine di consentire l’accesso entro trenta giorni, fermo restando l’oscuramento delle generalità dei lavoratori indicati nel LUL. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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