Illegittimo il diniego di accesso ai CPR per ragioni generiche (TAR Lazio n. 4669 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai centri di permanenza per i rimpatri, riconosciuto agli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale, può essere limitato solo per motivi di sicurezza, ordine pubblico o corretta gestione amministrativa del centro, purché non sia impedito completamente. Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato con l’indicazione di circostanze concrete e attuali che giustifichino la restrizione, non essendo sufficiente il generico riferimento a esigenze di ordine e sicurezza pubblica o a un contingente contesto mediatico. La sussistenza di tali ragioni può comportare solo il differimento dell’accesso, non il suo diniego sine die. Il provvedimento che nega l’accesso deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di atto non interamente vincolato.
Il Fatto
L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.), qualificata come ente del terzo settore, aveva richiesto l’autorizzazione all’ingresso e alla visita presso le strutture situate nella zona portuale di Shengjin e nel territorio di Gjader, in Albania, dove erano stati trasferiti alcuni migranti. Dopo una serie di solleciti e diffide, la Prefettura di Roma aveva comunicato il diniego dell’istanza, motivandolo con l’attuale clamore mediatico che sconsigliava l’ingresso nei centri, onde evitare rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Avverso tale diniego l’associazione aveva proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 142/2015, delle direttive europee e la carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso di diniego. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16, comma 4, della direttiva 2008/115/CE e l’art. 10, comma 4, della direttiva 2013/33/UE, che riconoscono agli organismi competenti la possibilità di accedere ai centri di trattenimento. Il Collegio ha poi valorizzato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, che consente l’accesso ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale, e il comma 3, che ammette limitazioni solo se non impediscono completamente l’accesso.
La motivazione del diniego è stata ritenuta apodittica e contraria al quadro normativo, in quanto la Prefettura si era limitata a richiamare il parere del Ministero dell’Interno che invocava il clamore mediatico, senza indicare circostanze concrete e attuali. Il Collegio ha precisato che la sussistenza di ragioni di sicurezza può giustificare solo un breve differimento della visita, non certo la negazione sine die. È stata inoltre accolta la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, impedendo all’associazione di formulare osservazioni procedimentali.
Il Collegio ha infine riconosciuto la legittimazione dell’A.S.G.I. quale ente esponenziale di tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, richiamando i precedenti giurisprudenziali citati nel testo. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali motivati differimenti dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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