Sicurezza Repubblica giustifica diniego cittadinanza anche su dubbio (TAR Lazio n. 4680 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è legittimamente motivato quando richiama per relationem il contenuto della riservata informativa degli organismi di sicurezza, senza necessità di riportarne analiticamente i dati, la cui ostensione potrebbe compromettere l’attività preventiva degli organi preposti. In tali procedimenti, la valutazione di pericolosità del richiedente può fondarsi su una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, non essendo richiesto il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, in ragione del preminente interesse alla sicurezza dello Stato. La natura riservata degli atti istruttori ne comporta la sottrazione all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1994, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 10-bis e 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2024, notificato il 29 gennaio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. A fondamento del diniego, l’amministrazione aveva indicato l’emersione, dall’attività informativa esperita, di elementi preclusivi alla concessione dello status civitatis per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Il ricorrente articolava due motivi di impugnazione: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Con ordinanze collegiali n. 9529/2025 e n. 14904/2025, il TAR disponeva incombenti istruttori, a seguito dei quali l’amministrazione depositava la documentazione coperta da riservatezza sottesa al diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la natura discrezionale del procedimento di naturalizzazione e la speciale considerazione dovuta agli effetti giuridici dell’attribuzione della cittadinanza, che include l’esercizio dei diritti politici e la possibilità di incidere sulla vita pubblica del Paese.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario esternare tutte le fonti e i fatti accertati. Il rinvio alla relazione riservata dei servizi di sicurezza integra una valida motivazione per relationem, atteso che una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni. In ragione del carattere secretato delle informazioni, è altresì esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui ratio presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere gli elementi giustificativi del provvedimento negativo.
Sul piano dell’attendibilità, il TAR ha precisato che le notizie provengono da organismi pubblici preposti ai servizi di sicurezza, raccolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali, e che non vi è ragione per dubitarne. La valutazione prognostica negativa, basata su elementi informativi emersi dall’attività di intelligence, può fondarsi su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma un attendibile grado di verosimiglianza circa il pericolo per la sicurezza dello Stato. L’interesse del richiedente alla cittadinanza è recessivo rispetto all’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che presuppone l’assenza di qualsiasi ombra di inaffidabilità del richiedente.
Il Collegio ha infine rilevato che l’esercizio dei diritti di difesa è garantito dall’ostensione in giudizio degli atti riservati, disposta su espressa ordinanza dell’autorità giudicante, con le cautele previste dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che consente la presa visione senza estrazione di copia. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune dai vizi dedotti, in quanto sorretto da adeguato corredo motivazionale e istruttorio. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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