Accesso difensivo, sindacato solo sull’astratta inerenza del documento (TAR Lombardia n. 143 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di accesso difensivo, la valutazione circa la ricorrenza in concreto dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e la pertinenza del documento rispetto a tale esigenza va effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante. L’amministrazione non può sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe proporre sulla base dei documenti acquisiti, né la concreta utilità della documentazione ai fini dell’esito del giudizio. Ad essa compete la mera verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi che questi intende perseguire. Ne consegue che l’accoglimento dell’istanza non può essere subordinato alla verifica, da parte dell’amministrazione, della proponibilità o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria, salva l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario per radicale assenza dei presupposti legittimanti.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un edificio residenziale nel Comune di Capo di Ponte, agivano perché nell’autunno 2023 avevano constatato l’avvio di interventi edilizi ancora in corso nell’immediatamente confinante proprietà dei controinteressati. Presentavano quindi due distinte istanze di accesso agli atti, volte a verificare, per il tramite di un tecnico di fiducia, il rispetto delle distanze legali in relazione ai lavori di riqualificazione energetica già eseguiti e a quelli relativi alla realizzazione di un ascensore, chiedendo anche di presenziare al sopralluogo comunale.
Con provvedimento prot. n. 5147 del 10 ottobre 2024 il Comune respingeva le istanze, consentendo solo la presenza al sopralluogo. Secondo l’amministrazione, l’interesse dedotto non era meritevole di tutela perché si trattava di soli lavori di efficientamento energetico mediante isolamento “a cappotto”, il cui dimensionamento non concorre al conteggio delle distanze ed è effettuabile anche in deroga. Le ricorrenti impugnavano il diniego con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., dolendosi della valutazione nel merito dell’idoneità della documentazione a soddisfare l’interesse sostanziale.
La Motivazione della Corte
In corso di causa il Comune, sulla scorta di un parere legale acquisito dopo la notifica del ricorso, annullava in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 il precedente diniego, autorizzando l’accesso alle pratiche edilizie di interesse. Il Collegio ha pertanto dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il nodo residuale riguardava le spese. Le ricorrenti hanno insistito per la rifusione invocando il principio di soccombenza virtuale. Il TAR lo ha applicato, condannando l’amministrazione, stante la palese fondatezza nel merito del ricorso, riconosciuta dalla stessa amministrazione nel provvedimento di autotutela.
La fondatezza viene argomentata sui principi consolidati in materia di accesso difensivo. La valutazione sull’esigenza difensiva e sulla pertinenza del documento va compiuta in astratto, senza apprezzare la fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’istante potrebbe proporre sulla base dei documenti acquisiti, né la concreta utilità degli stessi ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio.
All’amministrazione compete la mera verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti. Non può quindi subordinare l’accoglimento alla propria verifica di proponibilità o ammissibilità di azioni giudiziarie, salva l’assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, cioè l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario.
Nel caso concreto le ricorrenti risultano legittimate in virtù della vicinitas e hanno interesse a verificare la legittimità degli interventi assentiti e l’eventuale lesività rispetto ai propri interessi giuridici, tanto sul piano delle distanze quanto su ogni ulteriore profilo emergente dagli elaborati progettuali. Le spese verso l’amministrazione sono liquidate in dispositivo; quelle verso i controinteressati, non costituiti, sono compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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