La delocalizzazione post sisma non deroga alla pianificazione comunale (TAR Marche n. 857 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La normativa speciale sulla ricostruzione privata dopo il sisma del 2016 non opera una deroga generalizzata alla pianificazione comunale. La delocalizzazione degli immobili ricadenti in aree a rischio idrogeologico richiede il parere obbligatorio del Comune territorialmente competente e resta subordinata alla compatibilità urbanistica del sito di atterraggio. L’art. 4, comma 3-bis, lett. c), della L.R. Marche n. 25/2017 e l’art. 23, comma 6, dell’ordinanza commissariale n. 130/2022 consentono la ricostruzione solo in siti già edificabili dallo strumento urbanistico, ovvero resi tali mediante apposita variante. L’accertamento ex post dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 non attribuisce al proprietario il diritto di ricollocare il manufatto in qualsiasi area di sua proprietà.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola con sede nel territorio di Pieve Torina, chiede il contributo per la delocalizzazione obbligatoria di due manufatti rurali adibiti a pollaio e magazzino, collocati a pochi metri dal fiume Chienti. A fondamento dell’istanza invoca il rischio di esondazione e richiama i titoli edilizi ottenuti dal dante causa in occasione del sisma del 1997, nonché la documentazione catastale del 1974 comprovante la originaria conformità al R.D. n. 523/1904.

La conferenza di servizi si conclude negativamente, recependo il parere del Comune di Pieve Torina, che ravvisa la incompatibilità urbanistica del sito prescelto per la ricollocazione rispetto all’art. 20.7 delle N.T.A. del P.R.G. Il ricorrente impugna il decreto dirigenziale regionale e gli atti presupposti, dolendosi della violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 e del parere espresso dall’Autorità di Bacino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui il ricorso non avrebbe censurato il secondo e autonomo profilo del diniego, ossia la difformità urbanistica. La replica del ricorrente, esposta in memoria e integrata in udienza, consente di ritenere che la domanda impugnatoria investa implicitamente anche tale aspetto; la questione è pertanto superata, con passaggio al merito.

Il nucleo della decisione è il rapporto tra normativa emergenziale e pianificazione locale. Il ricorrente presuppone che la disciplina speciale sulla ricostruzione post sisma deroghi in modo generalizzato agli strumenti urbanistici, così da consentire la ricollocazione del manufatto in qualsiasi area di proprietà. Il Tribunale esclude questa lettura, richiamando l’art. 4, comma 3-bis, lett. c), della L.R. n. 25/2017, che subordina la delocalizzazione al parere favorevole delle Autorità competenti e del Comune e la ammette solo in siti non pericolosi e individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico.

Analogo argomento è tratto dall’art. 23, comma 6, dell’ordinanza commissariale n. 130/2022. La norma emergenziale, pur potendo derogare alla legislazione ordinaria, conserva alla pianificazione comunale il proprio ruolo, prevedendo soltanto la possibilità di procedere a varianti urbanistiche. Ne discende che l’accertamento dello stato legittimo dell’edificio non fonda alcun diritto alla ricollocazione in area urbanisticamente incompatibile.

Quanto alla pretesa apertura del Comune a una delocalizzazione senza contributo, il Collegio osserva che le dichiarazioni verbalizzate in sede istruttoria sono superate dal parere formale del 3 agosto 2023, poiché le amministrazioni parlano per atti. Dai verbali emerge anzi che il Comune aveva segnalato sin dal 2022 l’incompatibilità del sito, invitando il ricorrente a individuare una porzione a verde privato. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il parere dell’Autorità di Bacino si limita a richiamare la verifica tecnica dell’art. 9, comma 2, delle N.T.A. del P.A.I., operante solo a valle dell’autorizzazione. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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