Ottemperanza al giudicato e premio antiesodo militare: spetta la misura intera (TAR Campania n. 4156 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto contenuto del giudicato e condanna l’Amministrazione a dare ad esso integrale esecuzione, liquidando le somme ancora dovute con maggiorazione degli interessi legali dal passaggio in giudicato. Ove il credito abbia natura di retribuzione differita, la relativa posizione è di diritto soggettivo, anche se la domanda originaria aveva veste impugnatoria del diniego. Il premio previsto dall’art. 2262, commi 2 e 3, d.lgs. n. 66/2010, ripristinato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, spetta nella misura intera a chi ha compiuto il quarantacinquesimo anno di età prima dell’entrata in vigore della disciplina abrogativa, detratto quanto già percepito per il primo biennio di ferma. Le spese accessorie successive al titolo sono liquidate solo se funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza n. 3703/2023 la Sezione Settima del TAR Campania aveva accolto il ricorso del militare avverso il diniego di corresponsione del premio cd. antiesodo, riconoscendo il diritto a conseguire l’indennità e l’obbligo dell’Amministrazione della Difesa di corrisponderne gli importi con gli accessori di legge. Notificata la sentenza e diffidata l’Amministrazione, il ricorrente riceveva un cedolino di pagamento con cui veniva liquidata la somma di € 11.362,05, a fronte dei € 33.053,24 riconosciuti in sede di cognizione.

Il militare ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo dichiararsi la nullità degli atti elusivi del giudicato, compreso il cedolino, e ordinarsi la completa esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Difesa non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione azionata nel giudizio concluso dalla sentenza da ottemperare. Le somme richieste hanno natura di retribuzione differita, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 5.7.2022, con la conseguenza che la controversia verte su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo, malgrado la veste formale impugnatoria del diniego.

Nel giudizio di cognizione era rimasta incontestata la circostanza che il ricorrente fosse stato posto in quiescenza per limiti di età. Era inoltre in atti la nota del Comandante di stormo che attestava il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, legge n. 365/2003, poi trasfusi nell’art. 2262 d.lgs. n. 66/2010. Intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, legge n. 190/2014, nella parte in cui aveva abrogato i commi 2 e 3 del citato art. 2262, il diritto al beneficio è stato riconosciuto.

Il punto decisivo riguarda la misura del premio. Poiché il ricorrente ha compiuto il quarantacinquesimo anno di età prima dell’entrata in vigore della disciplina abrogativa, il premio spetta nella misura intera, detratto quanto già dichiarato come percepito per il primo biennio di ferma. Il Collegio richiama in proposito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato prodotto dal ricorrente.

L’Amministrazione va dunque condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, con interessi legali dal passaggio in giudicato. Quanto alle spese successive al titolo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania n. 5097 del 2019, n. 3677 del 2018, n. 3977 del 2019) e liquida in modo omnicomprensivo le voci funzionali all’introduzione del giudizio, escludendo quelle non necessarie. Per l’ulteriore inottemperanza è designato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con compenso determinato in dispositivo, e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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