Accesso difensivo agli atti dell’espropriazione e silenzio della P.A. (TAR Puglia n. 1017 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’istante deve dimostrare la necessità della conoscenza del documento, intesa come nesso di strumentalità tra l’accesso e la situazione giuridica finale, concretamente e obiettivamente incerta e controversa. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono svolgere alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di una evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Il giudizio sull’interesse legittimante è ancorato ai canoni di immediatezza, concretezza e attualità. Integra quindi silenzio-rigetto l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso ritualmente motivata, con conseguente ordine di ostensione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno investito da una procedura ablatoria risalente nel tempo, hanno presentato in data 19.02.2024 istanza di accesso al Comune di Andria per ottenere copia di una serie di atti del procedimento espropriativo. Hanno indicato elenchi allegati al decreto di espropriazione, una delibera consiliare relativa al piano degli insediamenti produttivi, il decreto di espropriazione, l’atto di accettazione dell’indennità e il provvedimento di determinazione dell’indennizzo.

A sostegno dell’istanza hanno dedotto la necessità di tutelare il diritto di proprietà e di verificare la legittimità della procedura, anche in relazione a eventuali occupazioni illegittime del fondo. L’amministrazione, dopo aver chiesto il pagamento degli oneri e aver comunicato l’interruzione del termine per il recupero di documentazione qualificata come storica, non ha poi provveduto. Si è così formato il silenzio-rigetto in data 19.04.2024, impugnato con ricorso al TAR Puglia. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’istanza come accesso difensivo e richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20 e 21 del 2020, sintetizzati da Cons. Stato, Sez. III, n. 9588 del 2022. L’istituto esige la dimostrazione della necessità della conoscenza del documento, in presenza di un nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale, da valutare mediante giudizio prognostico ex ante.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2021, secondo cui non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie. Al contempo, la pubblica amministrazione e il giudice amministrativo non possono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso per radicale assenza dei presupposti legittimanti. L’amministrazione non deve verificare l’effettiva utilità dei documenti né la strategia difensiva dell’istante, ma solo operare una valutazione in astratto della necessità difensiva dedotta.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che la parte ha congruamente rappresentato l’interesse difensivo, immediato, concreto e attuale, astrattamente corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Già nell’istanza del 19.02.2024 i ricorrenti avevano evidenziato la necessità di conoscere tutti gli atti della procedura che li ha investiti, seppure molti anni prima. Il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta ed esercizio del diritto di difesa risulta pertanto adeguatamente motivato.

Quanto all’ambito oggettivo, sulla base della nota di replica dell’amministrazione, il Collegio individua i documenti dovuti: gli elenchi contrassegnati dalle lettere A e B allegati al decreto di espropriazione, la delibera consiliare n. 4 del 10.02.1998, la delibera consiliare n. 181 del 15.11.1997, il decreto di espropriazione e il provvedimento di determinazione dell’indennizzo. Il ricorso è quindi accolto: è annullato il silenzio-rigetto e ordinato al Comune di Andria di ostendere i documenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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