Pluralità di interventi connessi e variazione essenziale: no alla ristrutturazione (Cons. Stato n. 8656 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, la legittimità dell’ordinanza di demolizione va valutata considerando gli interventi nel loro complesso e non in modo atomistico e parcellizzato. Ove una pluralità di opere, tra loro connesse sotto il profilo strutturale e funzionale, produca un manufatto diverso da quello originario per conformazione, strutturazione e destinazione, con mutamento di volume e aspetto esteriore e incremento del carico urbanistico, la variazione è essenziale e l’intervento non è qualificabile come ristrutturazione edilizia. L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato: è sufficiente la descrizione analitica delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza obbligo di motivare sull’interesse pubblico al ripristino. La sostituzione con la sanzione pecuniaria rileva solo nella fase esecutiva, su istanza dell’interessato che dimostri il pericolo di stabilità del fabbricato, e non incide sulla legittimità del provvedimento. La natura vincolata dell’atto esclude rilievo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

L’appellante chiede la riforma della sentenza del TAR Campania che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 16 del 30 giugno 2022, relativa ad opere realizzate su un immobile di sua proprietà. Il primo giudice ha rilevato che l’intervento ha inciso in modo concreto e visibile sulla fisionomia complessiva del fabbricato, mutandone volume e aspetto esteriore, in contrasto con il PRG vigente e con le NTA del PSAI, che non consentono nuove edificazioni o ampliamenti nella zona interessata.

In appello il ricorrente ripropone le censure di primo grado, sostenendo la conformità delle opere alle SCIA rilasciate e non annullate in autotutela, il successivo adeguamento dello stato dei luoghi e l’irrilevanza edilizia dell’estensione del balcone. Si costituiscono il Comune e una controinteressata, proprietaria della particella su cui insiste l’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio, stante la manifesta infondatezza dell’appello. Il verbale di sopralluogo ha accertato la tompagnatura del porticato al piano terra e l’ampliamento del balcone al primo piano, con difformità rispetto ai titoli legittimanti e avvio del procedimento di annullamento delle SCIA.

La Corte respinge la lettura frazionata degli interventi. La tompagnatura e l’estensione del balcone, complessivamente considerate, hanno determinato un mutamento della configurazione dell’immobile quanto a volume e aspetto esteriore, incrementando il carico urbanistico: ciò esclude la qualificazione in termini di ristrutturazione edilizia. L’ampliamento del balcone, inoltre, ha accresciuto la fruibilità non solo della superficie residenziale del primo piano, ma di riflesso anche di quella del piano terra. Si tratta di una pluralità di opere intrinsecamente connesse, da cui è scaturito un manufatto del tutto diverso dall’originario (Cons. Stato n. 5732 del 2023; Cons. Stato n. 5092 del 2023).

Irrilevante è la circostanza che i lavori fossero ancora in corso: al momento dell’accertamento essi non erano assistiti da alcun titolo, e la successiva apertura del porticato costituisce mera sopravvenienza in fatto, inidonea a rimuovere l’abuso derivante anche dall’ampliamento del balcone. I titoli richiamati, pur oggetto di sola comunicazione di avvio dell’autotutela, non consentono comunque ampliamenti espressamente esclusi dalla strumentazione urbanistica.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte richiama i principi consolidati: la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata in fase esecutiva e su richiesta dell’istante (Cons. Stato n. 4891 del 2023; Cons. Stato n. 1 del 2022); l’omessa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza (Cons. Stato n. 8318 del 2023; Cons. Stato n. 6555 del 2023); l’atto è vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 1298 del 2024; Cons. Stato n. 706 del 2024); la natura vincolata esclude rilievo alla mancata comunicazione di avvio (Cons. Stato n. 4247 del 2024; Cons. Stato n. 3228 del 2024). L’apporto collaborativo risulta comunque garantito in sede di sopralluogo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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