Accesso difensivo agli atti: necessaria la specificazione del nesso di strumentalità (TAR Lazio n. 319 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo agli atti amministrativi, le finalità dell’ostensione devono essere dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza e suffragate con idonea documentazione. Il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie o difensive non è sufficiente, perché l’amministrazione detentrice deve poter vagliare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. L’istanza che ometta tale specificazione legittima il diniego opposto sul rilievo della carente motivazione. La richiesta che persegua un interesse esclusivamente individuale non può essere recuperata neppure sotto forma di accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013, che risponde a finalità di trasparenza e di interesse generale.

Il Fatto

Due società esercenti attività industriale in area Asi chiedono al Consorzio Industriale del Lazio l’accesso alla documentazione relativa alla pratica di assegnazione di un’area confinante, destinata alla realizzazione di una struttura sanitaria e socio assistenziale. Le istanti rappresentano che l’insediamento della nuova struttura risulterebbe incompatibile con la propria attività, per l’incremento dei volumi di traffico e le esigenze di movimentazione delle merci.

Dopo una prima istanza accolta, le società presentano una seconda richiesta, con la quale domandano copia del parere legale reso da un professionista esterno su incarico del Consorzio, della relazione tecnica della società assegnataria e del parere preventivo di compatibilità regionale riferito a un terzo soggetto. Il Consorzio oppone diniego parziale, motivato dalla carenza della motivazione difensiva, dall’estraneità dei documenti di terzi e dal carattere precontenzioso del parere legale. Le ricorrenti impugnano il provvedimento, deduce

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso. Il diniego impugnato non è un atto meramente confermativo, ma un atto di conferma propria, adottato in sede di autotutela con una nuova e diversa motivazione rispetto al precedente. Richiamando la giurisprudenza sul punto, il Tribunale osserva che la distinzione riposa sull’esistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi: solo l’atto meramente confermativo, privo di nuovo esame, non è autonomamente impugnabile. Il ricorso è dunque tempestivo.

Nel merito, il Collegio ritiene assorbente il primo ordine di motivi posti a fondamento del diniego. L’istanza del 10 luglio 2023 si limita a elencare i documenti richiesti senza motivare in alcun modo le esigenze difensive, che restano solo genericamente richiamate nella successiva diffida. Manca così quel vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la specifica documentazione e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, richiesto dalla giurisprudenza in materia di accesso difensivo.

Il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 e la giurisprudenza amministrativa secondo cui le finalità dell’accesso devono essere rappresentate in modo puntuale e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive, riferite a un processo pendente o ancora da instaurare. L’ostensione passa attraverso uno scrupoloso esame del nesso tra documentazione e situazione controversa. La domanda ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 non può quindi trovare accoglimento.

Il Collegio esclude inoltre che possano soccorrere i presupposti dell’accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013. Tale accesso soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri, non interessi singolari, e non può essere egoistico. La richiesta dichiaratamente finalizzata a un interesse personale si appalesa mero surrogato dell’accesso documentale, con finalità individuale incompatibile con la trasparenza.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Il Tribunale ravvisa tuttavia giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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