Valutazione titoli concorsuali e obbligo di esame complessivo della domanda (TAR Lazio n. 325 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione dei titoli di un concorso pubblico la commissione è tenuta a esaminare la domanda di partecipazione nel suo complesso, comprensiva della dichiarazione sostitutiva e del curriculum richiesti dalla lex specialis. Le informazioni ivi contenute si integrano reciprocamente e non possono essere isolate per escludere il riconoscimento del punteggio. La Commissione non può omettere la valutazione di titoli ritualmente autocertificati per carenze non previste dal bando, potendo semmai attivare i poteri di verifica o di soccorso istruttorio. L’attività svolta in un ufficio di staff costituito ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267/2000 è valutabile, poiché la norma non ne predetermina il contenuto, che va desunto dalle declaratorie del CCNL applicabile.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso bandito dall’ASL di Frosinone per un posto di collaboratore tecnico professionale specialista nei rapporti con i media, addetto stampa. Dopo le prove e la valutazione dei titoli si collocava al sesto posto, con complessivi punti 61,070, di cui solo 0,070 per i titoli.

Espletato l’accesso agli atti, la candidata rilevava che non le era stato riconosciuto il punteggio per la pregressa esperienza di addetto stampa presso la Provincia di Frosinone, né quello per ulteriori dodici corsi di formazione indicati nella domanda. L’ASL rigettava l’istanza di correzione della graduatoria, ritenendo non corrispondente il profilo dichiarato e contraddittorie le informazioni sul contestuale rapporto con altro ente. Da qui il ricorso, con cui la candidata chiedeva una migliore collocazione utile allo scorrimento della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse a ricorrere, richiamando l’indirizzo secondo cui esso sussiste anche quando dall’accoglimento derivi non la nomina, ma una migliore posizione in graduatoria, in correlazione allo scorrimento e all’utilizzo della stessa da parte di altri enti.

Nel merito il TAR muove dalla lex specialis, che attribuiva quindici punti ai titoli di carriera e otto al curriculum formativo e professionale, e dai sub-criteri elaborati dalla Commissione, che prevedevano 0,060 punti per ogni mese di servizio nel profilo della categoria inferiore. La domanda e la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 indicavano chiaramente lo svolgimento dell’attività di addetto stampa con inquadramento in categoria C1, inferiore a quella a concorso.

Il TAR ritiene perciò irrilevante il profilo ostativo valorizzato dall’ASL. Il dato dell’inquadramento come istruttore amministrativo è «di per sé neutro» e va letto unitamente alle informazioni dettagliate della dichiarazione sostitutiva, confermate dalla certificazione della Provincia. Parimenti non decisivo è il contestuale rapporto con altro ente, essendo pacifico il carattere part time dell’attività e l’attribuzione di un unico punteggio.

Quanto all’art. 90 d.lgs. n. 267/2000, la norma si limita a consentire l’istituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e non individua il contenuto della prestazione, da ricavarsi dalle declaratorie del CCNL. Il rilievo del controinteressato è inoltre estraneo alla motivazione degli atti impugnati e non introdotto con ricorso incidentale.

Fondata è anche la doglianza sui corsi di formazione: nessuna disposizione del bando onerava i candidati di indicarne le date, cosicché l’amministrazione avrebbe potuto attivare i poteri di verifica o il soccorso istruttorio, non omettere la valutazione. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti nella parte relativa alla valutazione dei titoli e del curriculum e obbligo di rideterminazione tramite commissione in diversa composizione; spese a carico dell’ASL, compensate verso il controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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