Proroga ex lege della concessione demaniale e illegittimo ordine di sgombero (TAR Lazio n. 320 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime disposta dall’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018 opera automaticamente ed ex lege, senza alcuna intermediazione di potere amministrativo: la legge si sostituisce al provvedimento quale fonte di regolazione del rapporto, con la conseguenza che l’amministrazione non può dichiarare la concessione scaduta. Il provvedimento comunale che nega la proroga e dispone lo sgombero dello specchio acqueo è pertanto illegittimo. La caducazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021 per ragioni di legittimazione all’intervento non travolge il principio di diritto in materia di proroga, confermato dalla successiva giurisprudenza amministrativa. È illegittima anche la preclusione fondata su un atto regionale successivamente modificato in senso favorevole al concessionario, nonché quella derivante da un atto mai rappresentato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Lazio per un impianto di mitilicoltura nel Golfo di Gaeta, con scadenza originaria al 31 dicembre 2020. La cooperativa comunicava al Comune di Formia, subentrato alla Regione per subdelega, la volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e chiedeva il rinnovo del titolo. Il Comune rigettava l’istanza e, dopo l’avvio del procedimento, con nota del 19 dicembre 2022 ordinava la rimozione dell’impianto e il pagamento dell’indennità per abusiva occupazione, pari a euro 10.035,60, ritenendo la concessione scaduta e inapplicabile la proroga disposta dall’art. 3, l. n. 118/2022.
Il provvedimento si fondava su tre argomenti: la scadenza del titolo, l’asserita incompatibilità con la D.G.R. n. 116/2010 che imponeva la delocalizzazione degli impianti dall’area sensibile, e la preclusione derivante dalla Carta Vocazionale Acquacoltura. La ricorrente impugnava la nota e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 56 del 2023.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude l’interruzione del processo richiesta dal difensore dimissionario del Comune. Le dimissioni dell’avvocato dipendente iscritto all’elenco speciale comportano la perdita dello jus postulandi, ma non integrano alcuna delle ipotesi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ.; la decisione della Cassazione invocata riguarda una fattispecie diversa, relativa alla notificazione della sentenza.
Nel merito, il Tribunale affronta la questione dirimente della proroga ex lege del titolo concessorio. Richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, il Collegio ribadisce che la norma dispone la durata quindicennale delle concessioni vigenti in via generalizzata e automatica, con una novazione sostanziale della fonte del rapporto: la durata trova la propria base nella legge e non più nel provvedimento. Il Collegio dà atto dell’annullamento con rinvio della Plenaria n. 18/2021 da parte delle Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre 2023, ma rileva che la cassazione è fondata esclusivamente su profili di legittimazione all’intervento e non investe il principio di diritto, confermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 11200 del 2023.
Da ciò deriva l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui presume la scadenza della concessione e nega l’applicazione dell’art. 3, l. n. 118/2022, che ha prorogato i titoli in essere, con differimento al 31 dicembre 2024 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022. Diventa irrilevante ogni questione sulla rimessione in termini per l’impugnazione della nota del 2020, essendo la proroga disposta direttamente dalla legge.
Quanto al secondo argomento motivazionale, il Collegio valorizza la D.G.R. n. 718 del 14 novembre 2023, con cui la Regione ha soppresso dalla D.G.R. n. 116/2010 ogni riferimento agli impianti e alle attività di mitilicoltura e molluschicoltura, escludendoli dai divieti di delocalizzazione. Le analisi e i campionamenti hanno evidenziato la compatibilità ambientale dell’attività. Le doglianze sul punto sono pertanto fondate.
È accolto anche il motivo sulle garanzie partecipative: la preclusione derivante dalla Carta Vocazionale non è stata rappresentata nella comunicazione di avvio del procedimento, in violazione della l. n. 241/1990, e riguarda comunque la diversa ipotesi del rilascio di nuove concessioni. Il ricorso è accolto e la nota comunale annullata, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura
- Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore