Accesso difensivo agli atti del procedimento disciplinare e prevalenza sul segreto (TAR Sicilia n. 1260 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 impone di garantire in ogni caso ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tale disposizione realizza un bilanciamento che fa prevalere l’accesso difensivo sulle contrapposte esigenze di riservatezza dei terzi, anche quando si tratti di atti astrattamente sottratti all’accesso dai regolamenti attuativi. Il limite previsto dall’art. 1050, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90/2010, riferito ai procedimenti disciplinari, non è quindi ostativo all’ostensione quando l’istanza sia sorretta da una necessità difensiva seriamente allegata e dalla pertinenza dei documenti richiesti. Il giudice compie una valutazione in astratto della strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela esternate, senza sindacare l’utilità concreta dei documenti. Il diniego fondato sulla carenza di interesse del richiedente è illegittimo quando la motivazione difensiva risulta adeguatamente rappresentata.

Il Fatto

Il ricorrente, militare sottoposto a inchiesta formale e a procedimento disciplinare, aveva chiesto all’Amministrazione di accedere a tutti gli atti relativi all’inchiesta formale cui era stato sottoposto, onde verificare la correttezza dell’istruttoria condotta nei confronti propri e di altro soggetto, a fronte di un’unica dinamica fattuale.

L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con un provvedimento che si limitava a confermare integralmente un precedente diniego, non impugnato, sul presupposto dell’assenza di elementi di novità. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per tardività, trattandosi di atto meramente confermativo, e nel merito ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Dalla documentazione emerge che la prima istanza aveva a oggetto documenti specifici e distinti, mentre la seconda riguardava l’intera inchiesta formale ed era scaturita da fatti nuovi: l’avvio del procedimento disciplinare di stato a carico del ricorrente e la conoscenza dell’azione disciplinare esercitata verso il terzo. Non si tratta dunque della medesima domanda, né di una diversa prospettazione dell’interesse meramente ripetitiva.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il ricorso è inammissibile solo quando abbia ad oggetto la stessa domanda già decisa con giudicato, e che il carattere meramente confermativo del diniego presuppone l’assenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse. Poiché nel caso di specie tali elementi sussistono, l’impugnazione è ammissibile.

Nel merito, il provvedimento impugnato, pur non confermativo, costituisce legittimo richiamo per relatione alla motivazione del diniego precedente. Il Collegio esamina il limite dell’art. 1050, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90/2010 e lo ritiene non ostativo. Il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 contiene già un bilanciamento degli interessi e sancisce la cedevolezza delle esigenze di segretezza e riservatezza rispetto alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti siano a tal fine necessari.

Quanto alla pretesa carenza di interesse, il TAR osserva che la richiesta è sufficientemente supportata dalla necessità di tutelare rilevanti interessi giuridici. Il nesso di strumentalità tra interesse e documentazione va inteso in senso ampio: i documenti devono essere mezzo utile per la difesa, non strumento di prova diretta della lesione. Il giudice si ferma a uno scrutinio in astratto, senza valutare l’utilità concreta degli atti per il richiedente.

Poiché l’istanza reca una necessità difensiva seriamente allegata e la pertinenza dei documenti, il ricorso è accolto. Il Collegio dichiara il diritto all’accesso, con esame ed estrazione di copia, e ordina all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero della Difesa e compensate con il controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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