Silenzio-inadempimento, termine di deposito dimezzato e avviso ex art. 73 c.p.a. (TAR Sicilia n. 1259 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 c.p.a. trovano applicazione i termini processuali dimezzati previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che anche il termine di deposito del ricorso, fissato in via ordinaria dall’art. 45, comma 1, c.p.a., si riduce da trenta a quindici giorni decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione. La questione di irricevibilità rilevata d’ufficio è legittimamente posta a fondamento della decisione quando il giudice ne dia atto a verbale in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non essendo necessaria l’ordinanza con termine per dedurre, prevista per la sola ipotesi di rilievo successivo al passaggio in decisione. La parte ritualmente avvisata che non si presenti, o che depositi istanza di passaggio in decisione senza discussione, accetta il rischio della pronuncia in rito. La domanda risarcitoria proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio resta soggetta al rito ordinario, con conversione del rito e trattazione in pubblica udienza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 17 gennaio 2023, con cui sollecitava la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica dell’immobile di proprietà, censito al foglio 29, particella 79, e chiedeva la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Con lo stesso ricorso ha domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 il Collegio, dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, ha posto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione preliminare della possibilità di decidere sulla base del rilievo officioso. Il ricorrente aveva depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione e non era presente all’udienza. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10348 del 2022 e ne riprende i due argomenti portanti.
Sul piano letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. richiede che la questione sia indicata in udienza dal giudice e che di ciò si dia atto a verbale, senza ulteriori formalità. L’ordinanza con termine per dedurre è prevista solo quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione, e tale formalità non può estendersi a casi non contemplati, pena un aggravio dei tempi del processo.
Sul piano sistematico, l’avviso serve a evitare la sorpresa processuale, cioè l’evenienza che la parte perda senza propria colpa la possibilità di far valere le proprie ragioni. Tale esigenza non ricorre quando la parte, ritualmente avvisata, non si presenti o scelga il passaggio in decisione senza discussione: essa accetta il rischio di una sentenza in rito.
Nel merito, il ricorso è dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Al rito del silenzio si applica il dimezzamento dei termini processuali dell’art. 87, comma 3, c.p.a., che non riguarda quelli di notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti. Ne segue la riduzione del termine di deposito dell’art. 45, comma 1, c.p.a. da trenta a quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Nella specie la notificazione si è perfezionata l’11 gennaio 2024, il termine dimezzato scadeva il 26 gennaio 2024 e il deposito è avvenuto il 30 gennaio 2024.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude la decisione con il rito camerale. Ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario quella risarcitoria: dispone pertanto la conversione del rito e fissa l’udienza pubblica del 23 ottobre 2024. Le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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