Accesso difensivo del lavoratore agli atti della procedura di emersione (TAR Lombardia n. 761 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti di una procedura di emersione dal lavoro irregolare è fondata quando il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, essendo direttamente coinvolto nel procedimento non concluso nei termini di legge. La disponibilità della documentazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non sussistono cause di esclusione quando gli atti sono documenti amministrativi già formati, non richiedono attività di elaborazione e non attengono a segreto di Stato, materia tributaria o procedure concorsuali. L’istanza non è qualificabile come volta a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, attenendo alla situazione lavorativa del richiedente.

Il Fatto

Un datore di lavoro presentava in data 4 giugno 2020 domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 in favore del ricorrente, in relazione a un rapporto di lavoro cessato il 15 novembre 2021. Il lavoratore, interessato alla convocazione per definire la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentava il 15 novembre 2023 istanza di accesso agli atti per verificare le ragioni della mancata conclusione del procedimento.

Nessun riscontro veniva prestato dall’Amministrazione. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio rigetto formatosi sull’istanza, deducendo la violazione dell’art. 116 cod. proc. amm. Il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere; la Prefettura non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica della sussistenza del diritto di accesso ai documenti indicati nell’istanza ostensiva, entro i limiti precisati in ricorso. La domanda è ritenuta fondata, sussistendo tutti i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 legge n. 241/1990.

Il Tribunale richiama i presupposti del diritto: la natura di documento amministrativo dell’atto richiesto; la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; la direzione dell’istanza a una pubblica amministrazione; l’assenza di cause di esclusione. Richiama quindi l’art. 22, comma 1, lett. b) e l’art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Sul piano soggettivo, il ricorrente non è estraneo ai rapporti con l’Amministrazione ed è direttamente coinvolto nel procedimento non conclusosi nei termini di legge. La disponibilità della documentazione è strumentale al diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale controversia sul rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in esito alla procedura di emersione.

Sul piano oggettivo, gli atti richiesti hanno natura di documenti amministrativi e consistono in singoli atti già formati, senza necessità di attività di elaborazione dati da parte della P.A. Non sussistono elementi ostativi ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/1990: gli atti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria, non sono diretti all’adozione di atti normativi o di programmazione e non afferiscono a procedure concorsuali. L’istanza non è preordinata a un controllo generalizzato, attenendo strettamente alla situazione lavorativa del ricorrente.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara la sussistenza del diritto di accesso e ordina al Ministero dell’Interno di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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