Decadenza del permesso di costruire per inizio lavori non comunicato (TAR Toscana n. 1667 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire può essere dichiarata anche per il solo fatto che l’inizio dei lavori non sia stato formalmente comunicato all’amministrazione comunale. Ove la comunicazione manchi, la prova dell’effettiva intrapresa delle opere deve essere rigorosa e risultare da elementi certi e inequivocabili. Non è sufficiente documentare il trasporto di materiali di risulta: l’inizio dei lavori rilevante ai fini della decadenza esige l’innalzamento di elementi portanti, l’elevazione di muri o l’esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni. Il difetto di comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto di natura vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Carrara un permesso di costruire per un intervento demoricostruttivo su un immobile di sua proprietà. Dopo aver chiesto una prima proroga del termine di fine lavori sulla base della legislazione emergenziale pandemica e una seconda proroga ai sensi dell’art. 10, comma XI-decies, d.l. n. 198/2022, il Comune ha dichiarato la decadenza del titolo edilizio, ritenendo omessa la comunicazione di inizio lavori e non comprovato l’avvio delle opere entro l’anno dal rilascio. Alla determina di decadenza ha fatto seguito un’ordinanza di sospensione dei lavori.
La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Toscana, deducendo l’erroneità del presupposto fattuale e il difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della mancata comunicazione di inizio lavori. Richiamando l’orientamento del giudice amministrativo di appello (Consiglio di Stato sez. IV, 03.01.2023, n. 103), il TAR ribadisce che la declaratoria di decadenza può essere pronunciata anche per il solo fatto che l’adempimento comunicativo sia stato omesso.
Il Tribunale tempera tuttavia il rigore dell’orientamento, ammettendo che l’inizio effettivo dei lavori possa essere provato anche in assenza di comunicazione formale. Tale prova, però, deve essere rigorosa e fondarsi su elementi certi e inequivocabili.
Nel caso concreto, la ricorrente aveva prodotto una fattura relativa al trasporto e smaltimento di manufatti in fibrocemento contenente amianto. Il Collegio rileva che il documento è privo di data certa e, in ogni caso, comprova solo l’avvenuto trasporto dei materiali, non anche che a quella data l’inizio dei lavori avesse assunto la consistenza necessaria a evitare la decadenza.
Richiamando Consiglio di Stato sez. VI, 07.12.2023, n. 10611, il TAR precisa che l’inizio dei lavori rilevante deve risultare dall’innalzamento di elementi portanti, dall’elevazione di muri o dall’esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni. Le fotografie aeree dell’agosto 2021, acquisite dal Comune in istruttoria, attestano che le opere non avevano raggiunto tale entità.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha natura vincolata. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non può quindi comportarne l’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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