Rifusione del contributo unificato nel giudizio di ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 4873 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al dictum comprende anche la rifusione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza stesso, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Tale credito, avendo natura pecuniaria, produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., con decorrenza automatica dalla data di deposito della sentenza da eseguire, a prescindere da un’espressa statuizione in tal senso e dalla costituzione in mora dell’Amministrazione. La rifusione è dovuta anche in assenza di una specifica condanna nelle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di una parte privata vittoriosa nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Napoli per il riconoscimento dell’indennizzo ex legge n. 89/2001, agiva nuovamente in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del medesimo TAR Campania che aveva già dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
A seguito dei pagamenti parziali effettuati dall’Amministrazione, relativi alle sole spese di lite liquidate nei precedenti gradi di giudizio, il ricorrente lamentava la mancata rifusione dell’importo di € 300,00 corrisposto a titolo di contributo unificato per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, oltre agli interessi legali maturati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rammentando che l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 pone l’onere del contributo unificato in ogni caso a carico della parte soccombente, anche in ipotesi di compensazione giudiziale delle spese. Ne deriva che, una volta formato il giudicato, l’Amministrazione soccombente è tenuta a rifondere alla parte vittoriosa anche il contributo versato per il giudizio di ottemperanza volto a dare esecuzione a quel giudicato, poiché l’obbligo di completa esecuzione comprende la reintegrazione di tutte le somme dovute in ragione della soccombenza.
Quanto agli interessi, la Corte ha precisato che, trattandosi di un credito pecuniario, gli stessi sono dovuti di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., a prescindere da un’espressa previsione nella sentenza da eseguire e dalla costituzione in mora dell’Amministrazione. La decorrenza è stata individuata dalla data di deposito della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, quale momento in cui il credito diviene esigibile e liquido.
Infine, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nel termine assegnato di sessanta giorni, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione affari giuridici e legali (DAGL) presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, precisando che il relativo munus è intrinsecamente obbligatorio e che l’eventuale compenso è posto a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio sono state compensate, con onere del contributo unificato definitivamente a carico dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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