L’ottemperanza per l’inerzia sul giudicato del docente supplente (TAR Lombardia n. 3247 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione spontanea di una sentenza passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, legittima l’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione deve essere condannata a dare piena esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, decorso il quale il creditore può attivare il Commissario ad acta già nominato in sentenza. Il compenso per il commissario non è dovuto quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali. La pronuncia è adottata ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato del Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del proprio diritto a fruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a provvedere, ma la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come non fosse contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, risultando ancora inadempiente. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che la stessa era stata notificata al Ministero in data 12 giugno 2024. Da ciò il TAR ha desunto la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
La decisione ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi potrà essere investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha escluso che sia dovuto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell’organo nominato. La pronuncia ha infine regolato le spese di lite secondo il principio di soccombenza, condannando l’Amministrazione al rimborso in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.