Accesso difensivo ai dati di fornitura e bilanciamento con riservatezza commerciale (TAR Toscana n. 529 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’Amministrazione che detiene i documenti e il giudice amministrativo non svolgono una valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti rispetto al giudizio da instaurare. Tale apprezzamento spetta alla sola autorità giudiziaria investita della controversia, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, ossia di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo. Ai fini del bilanciamento con la riservatezza commerciale, non hanno natura confidenziale il prezzo di vendita determinato mediante offerta in una gara pubblica e le quantità di farmaco fornite, poiché costituiscono dato variabile dipendente dai fabbisogni dell’ente acquirente e non disvelano le scelte commerciali del fornitore.
Il Fatto
Una società produttrice di farmaci equivalenti, aggiudicataria della fornitura di un medicinale contenente il principio attivo dimetilfumarato, impugna innanzi al TAR Toscana il provvedimento con cui l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale ha accolto l’istanza di accesso presentata dalla titolare del medicinale originatore. La richiedente aveva chiesto la documentazione comprovante l’entità della fornitura eseguita dalla concorrente, per quantificare il danno asseritamente subito per effetto della commercializzazione del generico prima della scadenza della protezione e per intraprendere le proprie iniziative giudiziarie.
L’ente, nonostante l’opposizione espressa dall’aggiudicataria, ha osteso le fatture emesse in esecuzione del contratto, ritenendole non confidenziali. La ricorrente deduce la lesione della propria riservatezza commerciale, l’illegittimità della clausola regolamentare interpretata in senso ostativo alla tutela dei dati contabili e l’omesso contemperamento degli interessi, contestando altresì la configurabilità di un reale interesse difensivo in capo alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene assorbite le eccezioni preliminari. Muove dal principio, richiamato nel solco di Cons. Stato, sez. III, n. 1557 del 2024, secondo cui il giudizio sull’accesso difensivo non consente all’Amministrazione né al giudice amministrativo di anticipare la valutazione di ammissibilità, influenza o decisività del documento rispetto alla controversia da instaurare. L’apprezzamento è riservato al giudice investito della questione, con il solo limite dell’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.
Applicando tale regola, il TAR rileva che la controinteressata ha prospettato, in modo sintetico ma puntuale, la scadenza della protezione della commercializzazione del medicinale originatore e la conseguente lesione del proprio diritto di esclusiva. I dati richiesti — quantità di farmaco venduto all’ente e prezzo corrisposto — risultano utili e rilevanti per dimostrare i danni subiti e consentirne la quantificazione in vista di un eventuale risarcimento. Sussistevano dunque i presupposti dell’accesso.
Sul secondo profilo, il Collegio esclude la natura confidenziale dei dati contenuti nelle fatture. Il prezzo praticato all’ente acquirente è stato determinato mediante offerta nell’ambito di una gara pubblica ed è informazione liberamente accessibile sul sito dell’ente. Le quantità fornite costituiscono un dato variabile, dipendente solo dai fabbisogni e dalle richieste dell’acquirente, e non sono idonee a disvelare specifiche scelte commerciali del fornitore.
Il ricorso è pertanto infondato e respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente, mentre non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 26 c.p.a., come richiesto dall’ente.
Nota della Redazione
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