Divieto di conferma dei membri laici del C.G.A.R.S. e nuova nomina dopo un lasso di tempo adeguato (C.G.A.R.S. n. 391 del 01.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conferma dei componenti c.d. laici del C.G.A.R.S. previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373/2003 va interpretato, in conformità alla Corte cost. n. 25 del 1976, come divieto di riconferma o di mantenimento dell’incarico senza soluzione di continuità. Esso non si estende alla nuova e diversa nomina, sempreché tra il primo e il secondo incarico sia trascorso un lasso di tempo adeguato, di norma non inferiore a due anni, pari a un terzo del sessennio. La preclusione della sola reinvestitura immediata risponde alla ratio di tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità del membro laico. Una nuova designazione intervenuta dopo oltre due anni e mezzo dalla cessazione non incorre nel divieto.
Il Fatto
Il ricorrente, già componente c.d. laico del C.G.A.R.S., aveva svolto le funzioni fino al dicembre 2018, allorché era scaduto il mandato sessennale. Nel giugno 2021 il Presidente della Regione Siciliana lo aveva nuovamente designato allo stesso incarico, con il parere favorevole della Giunta regionale e della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.
La designazione era stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ai fini del parere previsto dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 373/2003. Il C.P.G.A., nell’ottobre 2021, esprimeva parere negativo in ragione del divieto di riconferma. Il TAR Sicilia, dopo il regolamento di competenza deciso in favore della propria sede di Palermo, respingeva il ricorso; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un’analisi diacronica della disciplina. L’originario art. 3, comma 2, d.lgs. n. 654/1948 consentiva la riconferma quadriennale dei membri laici. La Corte cost. n. 25 del 1976 ne dichiarò l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 101, comma 2, e 108, comma 2, Cost., ravvisando il vulnus nella sola prospettiva del reincarico, idonea a escludere l’indipendenza. Il divieto fu poi introdotto dal d.P.R. n. 204/1978, che elevò a sei anni la durata e previde che i membri designati non potessero essere confermati.
Su questa base il C.G.A.R.S. ritiene che il divieto di conferma dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373/2003 debba leggersi come divieto di mantenimento dell’incarico senza soluzione di continuità, o con interruzione non significativa. Non è invece preclusa la nuova nomina, purché sia trascorso un lasso di tempo adeguato e ragionevole, per evitare meccanismi elusivi.
Il Collegio quantifica tale intervallo: di norma almeno una considerevole frazione del sessennio, comunque non inferiore a due anni, pari a un terzo. A sostegno assume come tertium comparationis l’art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 247/2012, che limita a un biennio il divieto di esercizio della professione forense per l’ex magistrato negli stessi circondari. Il confronto con l’art. 135, comma 3, Cost., che per i giudici costituzionali preclude in radice una nuova nomina, conferma che per i membri laici del C.G.A.R.S. il divieto ha portata più circoscritta.
Nel caso concreto la nuova designazione è intervenuta nel giugno 2021, a distanza di oltre due anni e mezzo dal termine del precedente incarico, e dunque fuori dal perimetro del divieto. L’appello è pertanto accolto, con annullamento in parte qua del parere del C.P.G.A.; resta fermo il riferimento temporale alle date della designazione e il riesercizio del potere da parte dell’organo di autogoverno, ivi compresa la verifica dei presupposti per l’innalzamento dell’età massima. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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