Concessioni posteggio su aree pubbliche: gara necessaria, proroga inapplicabile (TAR Campania n. 2881 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche presuppone la predisposizione dei bandi da parte del Comune, ai sensi dell’art. 55 l.r. Campania n. 7/2020. In assenza di tale fase preliminare, il diniego opposto a una domanda individuale è legittimo, perché il confronto competitivo è posto a presidio della libertà di concorrenza nell’accesso al mercato. La proroga delle concessioni di cui all’art. 11, comma 6, legge n. 214/2023 opera esclusivamente per i titoli legittimi conseguiti senza gara, per consentire all’Amministrazione di espletare le procedure competitive, e non costituisce sanatoria generalizzata delle illegittimità. È inapplicabile alla concessione invalida perché priva del pertinente titolo autorizzatorio di tipo A. Il titolare di concessione demaniale non vanta alcuna aspettativa tutelata al rinnovo o al mantenimento della disponibilità del bene.

Il Fatto

La ricorrente, impresa individuale attiva nella ristorazione ambulante con automarket, è titolare di autorizzazione di tipo B per il commercio itinerante, rilasciata nel 2006. Per anni il Comune di Napoli le ha assentito concessioni annuali di occupazione di suolo pubblico su un posteggio al Viale Dohrn. Con istanza del novembre 2023 ha chiesto, per l’anno 2024, l’autorizzazione di tipo A con posteggio fisso e la relativa concessione.

Previa comunicazione dei motivi ostativi, il Dirigente dell’Area Sviluppo Economico ha respinto la domanda rilevando che l’ordinamento non consente di attribuire occupazione permanente a chi è autorizzato solo in forma itinerante e che occorre procedere mediante bando. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella compatibilità del diniego con il sistema regionale del commercio su aree pubbliche e, in particolare, con il riparto tra autorizzazione all’attività e concessione del posteggio. La risposta è netta: l’art. 55 l.r. n. 7/2020 impone al Comune di predisporre appositi bandi per il rilascio della concessione. Nel caso concreto è pacifico che nessun bando sia stato emanato.

Tale rilievo è dirimente. Senza la fase preliminare, il Comune non può accogliere domande individuali, il cui riscontro prescinderebbe dal confronto competitivo voluto dal legislatore regionale. La finalità è enunciata dall’art. 2 del T.U., che richiama la libertà di concorrenza e la parità di opportunità. Diventa così recessiva la censura sulla mancata considerazione della domanda di autorizzazione di tipo A, e altrettanto vale per il preteso onere di conversione del titolo di tipo B in titolo di tipo A.

Il TAR aggiunge che il titolo abilitativo all’esercizio su posteggio è duplice. L’art. 54, comma 1, dispone che autorizzazione e concessione sono rilasciate contestualmente; l’art. 11 del regolamento comunale lega a doppio filo i due atti, sancendo che la validità dell’uno è condizione della validità dell’altro. Ne deriva l’infondatezza dell’assunto secondo cui l’autorizzazione di tipo A si sarebbe formata per silenzio assenso ex art. 19 legge n. 241/1990: quel paradigma è previsto solo per il commercio itinerante.

Quanto all’affidamento, il Collegio esclude che il rilascio protratto di concessioni annuali non correlate a un titolo di tipo A possa radicare una posizione tutelata. Una pregressa illegittimità non genera aspettative rispetto a successivi titoli parimenti illegittimi. Viene richiamato il principio per cui, in tema di concessioni di beni demaniali, non sono riconoscibili aspettative tutelate al mantenimento della disponibilità del bene (Cons. St., sez. VI, n. 163 del 2023), e si sottolinea che le attività su aree pubbliche presentano il connotato della scarsità, che impone la selezione concorsuale.

Il motivo sulla proroga ex art. 11, comma 6, legge n. 214/2023 è respinto su triplice base. La proroga serve a dare continuità a titoli legittimi conseguiti senza gara, onde consentire l’espletamento delle gare: non è sanatoria indiscriminata. Il Comune non risulta preparare alcun bando. E nessuna gara potrebbe essere bandita, perché l’art. 15 del regolamento comunale interdice al commercio itinerante l’area del Viale Dohrn, in coerenza con la finalità di un ordinato assetto urbano. Da ultimo, la proroga non può riguardare una concessione invalida per difetto del titolo autorizzatorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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