DASPO calcistico: referto arbitrale e criterio del più probabile che non (TAR Calabria n. 2186 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura non penale, ma preventiva e cautelare, e si fonda su “elementi di fatto”. Nel giudizio sul relativo presupposto non opera il canone probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 553 cod. proc. pen., ma il criterio del più probabile che non. Il referto del direttore di gara costituisce elemento istruttorio idoneo a sostenere il giudizio di pericolosità, anche in assenza di ulteriori accertamenti. La legittimità del provvedimento si valuta ora per allora, con esclusione delle sopravvenienze, compreso l’esito del procedimento penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha applicato il DASPO per la durata di due anni, con i divieti di accesso agli stadi e alle aree limitrofe in occasione degli incontri della compagine calcistica locale.

Il provvedimento muove da un episodio verificatosi durante una partita: al decimo minuto del secondo tempo il ricorrente avrebbe colpito con calci e pugni un avversario, innescando una rissa generale che ha condotto alla sospensione definitiva dell’incontro. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti, oltre alla violazione del principio di proporzionalità. La tutela cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Tar ricostruisce la disciplina: il DASPO è misura di natura preventiva e cautelare, adottata “sulla base di elementi di fatto”, e non richiede il grado dimostrativo proprio della condanna penale. Ne deriva l’applicazione del criterio del più probabile che non.

Su tale base, il referto arbitrale è ritenuto elemento istruttorio adeguato: espone linearmente lo scontro “a calci e pugni” tra il ricorrente e un avversario e la rissa che ne è seguita. La censura di insufficiente istruttoria è quindi rigettata.

Quanto al video amatoriale, il Tribunale ne ridimensiona la portata: non consente di evincere con certezza la partecipazione attiva del ricorrente alla rissa, ma conferma l’esistenza dell’episodio scatenante, non ripreso, e con esso la ricostruzione del referto. Il valore istruttorio del filmato risiede in questa attitudine confermativa.

Il Tar esclude poi la rilevanza determinante della perizia tecnica depositata in giudizio e del decreto di archiviazione penale, perché entrambi attengono alla rissa e non allo scontro che l’ha innescata. La misura può prescindersi dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali; la sua legittimità si valuta ora per allora, senza rilievo per le sopravvenienze processuali.

Il secondo motivo è infondato. A fronte della gravità dei fatti e del limite di durata fissato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 (da un anno a cinque anni), la misura di due anni non appare sproporzionata né irragionevole. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 553 c.p.p.

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