Astreinte e commissario ad acta per il pagamento del debito Pinto (TAR Campania n. 200 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, sicché costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.. La mancata prova dell’avvenuto pagamento e la persistente inerzia dell’amministrazione integrano l’inadempimento del giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’ulteriore violazione, condanna l’amministrazione al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sul capitale del giudicato e contenuta nel limite del 10% dell’importo dovuto. In caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto con cui la Corte di Appello di Napoli aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 800,00 oltre interessi legali, per la violazione dell’art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo dell’irragionevole durata del processo.
Il decreto era divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso in opposizione. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile senza comprovare il pagamento. La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Richiamando l’art. 5-ter della legge n. 89/2001 e il certificato della cancelleria, il TAR accerta la definitività del decreto per mancata opposizione. Sul punto richiama il consolidato orientamento recepito dall’art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89/2001 è equiparato al giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484).
L’amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento: sul punto il Collegio invoca il principio di Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Il TAR verifica poi gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione: la notifica del decreto presso la sede reale del Ministero in data 13.6.2022, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, con decorso del termine di centoventi giorni; e la presentazione in data 4.10.2022 dell’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con decorso infruttuoso del semestre.
Accolto il ricorso, il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale, salvo che la somma sia già stata erogata. Quanto alla somma aggiuntiva per l’ulteriore violazione del giudicato, il Collegio la quantifica secondo il criterio della non manifesta iniquità: parametro degli interessi legali sul capitale del giudicato; decorrenza dal sessantesimo giorno; termine finale al giorno dell’adempimento anche tardivo; limite massimo del 10% dell’importo capitale. Il criterio del tetto è desunto da Adunanza Plenaria n. 7/2019, mentre la concorrenza del potere tra amministrazione e commissario da Adunanza Plenaria n. 8/2021.
In caso di inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento. Sulle spese, il TAR distingue: sono dovute quelle accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla scelta del creditore. Respinta la maggiorazione per manifesta fondatezza e il rimborso delle spese generali, dato il carattere seriale e la modesta complessità della causa.
Nota della Redazione
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