Accesso difensivo ai dati di terzi senza prognosi di fondatezza dell’azione (Cons. Stato n. 7555 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. 241/1990 esige la verifica della strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione sostanziale da tutelare, non anche dell’utilità concreta o della decisività del documento nel futuro giudizio. Né l’amministrazione né il giudice amministrativo possono formulare una prognosi sulla fondatezza della tesi difensiva cui l’accesso è preordinato. Ove non vengano in rilievo dati sensibili, giudiziari o supersensibili, ma solo dati personali riconducibili alla riservatezza economica del controinteressato, opera il criterio generale della necessità. Il diniego fondato sulla riservatezza o sulla segretezza deve essere congruamente e circostanziariamente motivato, non essendo sufficiente il richiamo generico alla normativa posta a tutela della privacy.

Il Fatto

L’appellante gestisce uno stabilimento cartotecnico a ciclo continuo e lamenta, dal 2023, frequenti interruzioni e cali di tensione nella fornitura elettrica, con pregiudizio alla produzione. Il gestore della rete, nel corso di una riunione tecnica, ha ricondotto i disservizi anche alla presenza sulla rete di altri utenti industriali in media tensione non adeguati alle norme tecniche di settore, già individuati e sollecitati.

La società ha quindi chiesto l’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 a cinque categorie di documenti, tra cui l’indicazione dei predetti utenti, le diffide e le relazioni tecniche. Il gestore ha negato l’ostensione invocando la tutela dei terzi e la natura esplorativa di alcune richieste; la Commissione per l’accesso ha invitato a riesaminare l’istanza, ma il diniego è stato confermato. Il TAR Lazio ha respinto in parte il ricorso, dichiarando inammissibile l’istanza per i primi tre punti e accogliendola per gli altri due.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello su tutti i motivi. Quanto al primo punto, il diniego si fondava esclusivamente su ragioni di riservatezza e di diritto di difesa, sul presupposto logico dell’esistenza della documentazione: l’inesistenza dell’elenco è stata introdotta solo in corso di giudizio, integrando postuma la motivazione. La richiesta, peraltro, non era circoscritta a un elenco, ma si estendeva a ogni altra documentazione idonea a evincere i nominativi. L’attività di individuazione e sollecitazione dichiarata dai tecnici presuppone una traccia documentale; in caso contrario, spettava al gestore dichiararne l’assenza, assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione.

Quanto ai punti secondo e terzo, il primo giudice ha sindacato la concreta utilità dei documenti ai fini della vittoriosa conclusione di un giudizio ancora da incardinare. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021: le finalità dell’accesso vanno rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico, sì da consentire il vaglio del nesso di strumentalità necessaria. Non compete invece all’amministrazione né al giudice valutare la rilevanza o decisività del documento nel futuro giudizio. L’istanza dell’appellante aveva illustrato le circostanze di fatto e l’interesse alla difesa in sede contenziosa, così integrando i presupposti richiesti.

Il TAR Lazio ha dunque sovrapposto il sindacato sull’accesso a quello sulla situazione sostanziale, formulando un’inammissibile prognosi sulla fondatezza della tesi difensiva. Sul terzo motivo, il Collegio ricostruisce il bilanciamento dei contrapposti interessi secondo i criteri di necessità, indispensabilità e parità di rango. Poiché vengono in rilievo solo dati di persone giuridiche, non si applica il GDPR, che tutela i dati personali delle sole persone fisiche, né emergono profili di riservatezza economica.

Il diniego si risolve così nel mero coinvolgimento di terzi estranei alla posizione contrattuale dell’istante, in contrasto con la norma sull’accesso difensivo. Analogamente, il possibile futuro giudizio civile non può prevalere sull’interesse difensivo concreto e attuale. In riforma parziale della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto integralmente, con ordine al gestore di esibire la documentazione, ove già formata ed esistente, relativa ai primi tre punti dell’istanza, e condanna alle spese dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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