Rendiconto d’esercizio e sopravvenuta carenza di interesse per approvazione del bilancio successivo (TAR Sardegna n. 139 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rendiconti degli enti pubblici non economici, l’approvazione del rendiconto dell’esercizio successivo, non tempestivamente impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del rendiconto dell’esercizio precedente. I principi di unitarietà, certezza e continuità delle scritture contabili impongono di ritenere che l’approvazione degli atti successivi operi una sorta di sanatoria dei rendiconti precedenti, quand’anche viziati. Il rendiconto precedente costituisce presupposto contabile del successivo, ma non sussiste tra essi un rapporto di presupposizione tale da determinare, in caso di annullamento del primo, un’invalidità ad effetto caducante del secondo. La declaratoria di improcedibilità non lascia sopravvivere un interesse morale alla futura proposizione di una domanda risarcitoria, ove la lesione non superi la soglia di gravità richiesta dall’art. 2059 cod. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, medici iscritti all’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari, hanno impugnato la delibera con cui l’Assemblea ordinistica, in seconda convocazione, ha approvato il rendiconto consuntivo 2021. Hanno dedotto vizi procedimentali dello svolgimento assembleare: mancata pubblicità dei documenti contabili, omessa convocazione di tutti i componenti e mancata registrazione dei partecipanti, votazione per alzata di mano senza verifica del quorum deliberativo, mancata verifica delle deleghe, partecipazione al voto di un consigliere in conflitto d’interessi e impedimento all’accesso di alcuni aventi diritto per carenza del Green Pass Rafforzato.
Con primi motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione al verbale assembleare; con ulteriori motivi aggiunti hanno contestato, per invalidità derivata, il bilancio previsionale 2023. L’Ordine ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza. Nelle more è intervenuta l’approvazione del rendiconto consuntivo 2022, non impugnata, sulla cui base l’Ordine ha eccepito l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendola fondata. In materia contabile prevale l’esigenza di tutelare la stabilità del bilancio, documento unitario, la cui ratio si fonda sulla considerazione che l’approvazione del rendiconto dell’annualità successiva sana l’eventuale irregolarità del precedente e impedisce il persistere dell’interesse all’annullamento di un atto superato nelle sue risultanze contabili ormai consolidate.
I principi di unitarietà, certezza e continuità delle scritture contabili e dei bilanci impongono di ritenere che l’approvazione degli atti successivi comporti una sorta di sanatoria dei rendiconti precedenti, quand’anche viziati. I dati dell’esercizio 2021 sono stati acquisiti a quello successivo e su di essi si è svolta la gestione contabile del 2022, i cui esiti non sono stati contestati e devono perciò considerarsi consolidati.
Il Collegio precisa che la conclusione si impone a maggior ragione quando le contestazioni non afferiscono alla portata sostanziale dell’atto, ma a profili formalistico-procedimentali inerenti lo svolgimento dei lavori assembleari: rispetto ad essi non emergono profili di concreto interesse sostanziale alla caducazione, restando recessivi rispetto ai predetti principi contabili. Tra i due rendiconti non sussiste poi un rapporto di presupposizione tale da determinare un’invalidità ad effetto caducante del secondo, difettando quel nesso “intimo” che la giurisprudenza amministrativa richiede, ossia la mancanza di nuove ed autonome valutazioni nell’atto consequenziale. Ciascun rendiconto riflette, per definizione, tutta l’attività dell’esercizio e non solo i dati provenienti dal precedente.
Quanto al dedotto interesse all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. quale presupposto di un risarcimento “simbolico” per la lesione della funzione di votanti, il Collegio esclude che sopravviva un interesse morale. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha escluso ogni automatismo tra lesione di un valore non patrimoniale e risarcibilità; con le Sezioni Unite si è introdotto, rispetto al fondamento costituzionale della posizione vantata, un filtro ulteriore rappresentato dalla gravità della lesione e dalla serietà delle conseguenze. Nel caso concreto la stessa parte ricorrente qualifica il risarcimento come “simbolico”, sicché la lesione non assurge a una soglia eccedente la normale tollerabilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio per giusti motivi.
Nota della Redazione
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