Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1285 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito, fatta valere dalla parte ricorrente, impone al giudice amministrativo la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente alleghi e dimostri di aver conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da rendere verificabile in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale dimostrazione, la sola sopravvenienza di atti amministrativi non integra la fattispecie caducatoria, ma rileva sul piano dell’interesse. L’evoluzione complessiva della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, impugnava davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 della Regione Lombardia e una serie di atti applicativi adottati dall’ATS territoriale: delibere di approvazione e contratti integrativi per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, note di accettazione senza riserva e il piano attuativo per il governo dei tempi di attesa.

Con il ricorso introduttivo e con due successivi atti di motivi aggiunti la ricorrente censurava le modalità di determinazione dei budget per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, gli obblighi di erogazione gratuita per il rispetto dei tempi di attesa e la storicizzazione dell’abbattimento subito in sede di liquidazione. Chiedeva inoltre l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti sottoscritti con riserva, nelle parti applicative delle disposizioni regionali contestate.

La Motivazione della Corte

In vista dell’udienza di merito la ricorrente depositava istanza con cui rappresentava il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Quanto al motivo relativo al contenimento dei DRG a elevato rischio di inappropriatezza, la stessa deduceva la cessazione della materia del contendere per effetto di un provvedimento regionale correttivo. Quanto agli obblighi sui tempi di attesa, assumeva il difetto di interesse per mancata applicazione concreta delle disposizioni. Quanto alla storicizzazione dell’abbattimento, richiamava un precedente dello stesso TAR non contestato. Da ciò faceva derivare il venir meno dell’interesse anche per i motivi dipendenti e per l’illegittimità derivata degli atti applicativi e dei contratti.

Il Collegio prende atto della dichiarazione e ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La valutazione si fonda sulla rappresentazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, che giustifica la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale esclude invece i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il dato necessario a ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La sopravvenienza degli atti regionali non viene dunque qualificata come satisfattiva, ma opera sul diverso piano della caduta dell’interesse.

L’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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