Accesso difensivo al DOCFA: basta l’astratta pertinenza, non il merito (Cons. Stato n. 3963 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il giudizio sull’ostensione è circoscritto al vaglio della astratta pertinenza del documento rispetto alla situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare. Non compete alla pubblica amministrazione detentrice né al giudice amministrativo dell’accesso valutare ex ante l’influenza o la decisività probatoria del documento, né la fondatezza della pretesa che si intende difendere: simili apprezzamenti sono riservati all’autorità giudiziaria investita della questione sostanziale. L’accesso difensivo non è legato alla pendenza di uno specifico processo e non viene meno per la conclusione dei giudizi indicati nell’istanza. La riservatezza dei dati catastali non è recessiva rispetto al diritto di difesa, ma delimita l’accesso al perimetro dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un appartamento sovrastante quello dei controinteressati, aveva chiesto all’Agenzia delle entrate l’accesso al DOCFA presentato da costoro per la variazione catastale conseguente a lavori di ristrutturazione. A sostegno dell’istanza richiamava due procedimenti civili sulla titolarità delle superfici e un procedimento penale nel quale erano emerse difformità tra elaborati tecnici e sopralluoghi dei Carabinieri forestali.

L’amministrazione aveva negato l’accesso per difetto del nesso di strumentalità necessaria tra documento ed esigenze difensive. Il TAR Lazio, Sez. II-quater, ha respinto il ricorso, ritenendo che il DOCFA incidesse sulla riservatezza dei proprietari e che l’istante non avesse dimostrato la specifica utilità del documento. Da qui l’appello, con il quale la ricorrente contesta la tutela rafforzata accordata alla riservatezza e le valutazioni di merito compiute dal primo giudice sulla rilevanza probatoria del documento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e abuso del processo. L’accesso difensivo, pur funzionale all’art. 24 Cost., non è legato a specifici processi e può essere esercitato anche per valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso, come chiarito dalle Adunanza Plenaria n. 19 del 2020 e n. 4 del 2021. Ne deriva che la conclusione dei giudizi richiamati nell’istanza non fa venir meno l’interesse ostensivo, né il loro esito sfavorevole rende abusiva la richiesta.

Nel merito, il Collegio conferma che il DOCFA contiene informazioni sulla proprietà privata rilevanti ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/1990. L’accesso è quindi possibile nei limiti dell’accesso difensivo, che l’art. 24, comma 7 garantisce quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Su questo punto la disciplina legislativa collima con il regolamento dell’Agenzia del territorio del 12 ottobre 2006, che consente la visura delle planimetrie a chi abbia legittimo interesse, categoria in cui rientra chi intenda difendere un proprio diritto in giudizio.

La sentenza di primo grado è invece riformata là dove ha escluso il nesso di strumentalità necessaria. Richiamando ancora l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, la Corte ribadisce che l’istante deve illustrare la specifica esigenza difensiva e individuare la situazione giuridica tutelata, ma che l’effettiva utilità probatoria del documento e la fondatezza della pretesa restano estranee al giudizio sull’accesso, riservate al merito.

Nel caso concreto l’appellante ha indicato due esigenze difensive correlate al documento: verificare l’eventuale occupazione illegittima di aree di sua titolarità e accertare possibili abusi edilizi. L’utilità del DOCFA emerge perché esso riporta lo stato attuale dell’immobile come risultante dai lavori e, in astratto, consente di riscontrare occupazioni senza titolo o opere difformi dai titoli edilizi. La stessa natura delle opere dichiarate è coerente con i profili di lesione prospettati.

Le censure del primo giudice sulla concreta idoneità probatoria esorbitano dunque il perimetro del giudizio sull’accesso. È irrilevante che il DOCFA risalga al 2024 mentre gli sconfinamenti sarebbero emersi nel 2022, così come la chiusura del giudizio possessorio e l’assenza di una vera estensione dell’appartamento. Quanto alla vicinitas, essa è condizione fattuale estranea all’accesso difensivo, che dipende solo dal nesso di strumentalità necessaria. L’appello è accolto, il diniego annullato e l’Agenzia condannata a consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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