Mendacio in dichiarazione di inconferibilità richiede l’accertamento dell’elemento psicologico (Cons. Stato n. 8223 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione mendace rilevante ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.lgs. n. 39/2013 non si esaurisce nella difformità tra il contenuto dichiarato e la realtà giuridica, ma richiede l’accertamento dell’elemento psicologico del dichiarante. L’Amministrazione non può irrogare l’inconferibilità quinquennale fondandosi sul solo elemento materiale, quando l’inesatta qualificazione del pregresso incarico derivi da un errore interpretativo scusabile e non da una consapevole omissione. La complessità dell’inquadramento normativo, che presuppone specifiche competenze tecnico-giuridiche, non è esigibile in capo a un professionista estraneo al settore. In difetto di ulteriori elementi di prova, il provvedimento che sanzioni il mendacio senza indagine sull’elemento soggettivo è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, dottore agronomo, aveva svolto per una Comunità montana incarichi professionali come Direttore operativo in riferimento ai piani di forestazione e bonifica montana. Partecipando a una successiva selezione pubblica indetta dall’ente ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, aveva indicato nella domanda i pregresse attività svolte a favore della stessa amministrazione, descrivendone opera, mansioni e responsabilità. All’esito della procedura aveva ottenuto l’incarico di Responsabile dell’Area Forestazione.
L’ANAC, con propria delibera, aveva poi ravvisato l’inconferibilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 39/2013, dichiarando nullo il rapporto e demandando all’ente le verifiche sul profilo soggettivo. La Comunità montana aveva quindi contestato al professionista il mendacio ex art. 20, comma 5, d.lgs. n. 39/2013 e irrogato la sanzione dell’inconferibilità. Il TAR Campania ha accolto il ricorso annullando l’atto; l’ente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina richiamando l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 39/2013, che impone all’interessato di presentare, all’atto del conferimento, una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità, e il successivo comma 5, che riconnette alla dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione nel rispetto del contraddittorio, l’inconferibilità quinquennale per qualsivoglia incarico.
La Corte muove da una circostanza pacifica: l’appellato non ha affatto taciuto il pregresso incarico svolto presso la Comunità montana dal 2016 al 2019 come Direttore operativo. Egli ha piuttosto errato nella valutazione giuridica di quell’incarico, ritenendolo non produttivo di alcuna situazione di inconferibilità.
Tale qualificazione è stata smentita dall’ANAC all’esito di un articolato percorso interpretativo. Il punto decisivo, per il Collegio, è che quel percorso presuppone una cultura giuridica specifica nel settore, non esigibile in capo a un dottore agronomo. L’errore interpretativo dell’appellato non integra, dunque, una condotta consapevole.
Da qui la conseguenza: in difetto di ulteriori elementi, non esternati dall’amministrazione, l’atto impugnato è illegittimo perché assunto unicamente sulla base dell’elemento materiale evidenziato dall’ANAC, senza alcuna indagine sull’elemento psicologico. La sentenza di primo grado è quindi immune dalle censure, costituendo la logica risultante di un corretto percorso argomentativo volto a evidenziare l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto.
L’appello è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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