Quote latte: prescrizione decennale sul capitale e quinquennale sugli interessi (Cons. Stato n. 2098 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sul latte il credito per la sorte capitale è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, poiché gli importi dovuti non costituiscono prestazioni periodiche, bensì misure a carattere patrimoniale imposte a salvaguardia del sistema delle quote. Al contrario, il credito per interessi integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale ed è sottoposto al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., senza distinzione in ragione della fonte degli interessi. La proroga dei termini di prescrizione disposta dall’art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020 non opera retroattivamente quando la prescrizione si è già perfezionata. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea costituisce, di regola, causa di annullabilità e non di nullità.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino ha impugnato davanti al TAR Veneto l’intimazione con cui l’agente della riscossione le ha chiesto il pagamento di oltre 156.000 euro per prelievi latte, interessi e oneri, in riferimento a una cartella dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativa alle campagne 1999/2000 e 2004/2005.

Il TAR ha accolto il ricorso: per la campagna 2004/2005 gli atti presupposti erano stati annullati, mentre per la campagna 1999/2000 ha ritenuto prescritto il credito, valorizzando l’inerzia delle amministrazioni di fronte all’ordine istruttorio. Le agenzie pubbliche hanno appellato limitatamente alla campagna 1999/2000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema probatorio. Le appellanti avevano prodotto in appello documenti non depositati in primo grado, nonostante uno specifico ordine istruttorio. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. pone criteri alternativi e non cumulativi, ma esclude l’ammissibilità dei documenti nuovi depositati da chi li aveva omessi in primo grado. Ritiene invece sempre ammissibili le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali, dovendosi evitare il contrasto tra giudicati e potendo l’eccezione di giudicato esterno essere rilevata anche d’ufficio.

Su questa base assume rilievo la sentenza del TAR Lazio n. 10911 del 17 dicembre 2013, passata in giudicato, che ha respinto il ricorso del produttore per la medesima campagna. Da ciò l’accoglimento dell’appello quanto alla sorte capitale: l’intimazione è stata notificata il 26 ottobre 2021 e il termine decennale non era mai maturato.

La Sezione conferma l’orientamento maggioritario: il prelievo supplementare non è prestazione periodica, sicché la prescrizione breve non si applica al capitale; gli interessi, invece, seguono il termine quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., norma speciale rispetto a quella del debito principale. La proroga Covid non giova, essendo decorsi oltre sette anni tra la sentenza del 2013 e l’intimazione.

Quanto ai motivi riproposti dall’azienda, il Collegio li ritiene infondati. L’intimazione è atto prodromico all’esecuzione, impugnabile per vizi propri e non per profili attinenti alla determinazione sostanziale del debito. Il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità per violazione di legge, non nullità: l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 configura le ipotesi di nullità in numero chiuso. La certezza del diritto, ricorda la Corte richiamando la giurisprudenza europea, impedisce di rimettere in discussione rapporti esauriti.

Le spese del doppio grado sono integralmente compensate. L’appello è accolto in parte, con riforma parziale della sentenza limitatamente al computo degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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