Accesso difensivo ai documenti della richiesta di pagamento ticket sanitario (TAR Sicilia n. 3596 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, il soggetto privato titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dalla Pubblica Amministrazione, ha diritto di prenderne visione ed estrarne copia. L’accesso documentale richiede un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo, il rapporto di strumentalità tra interesse e documentazione, e, nell’accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il destinatario di una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in difetto dei requisiti di esenzione vanta interesse diretto e attuale alla conoscenza degli atti che ne costituiscono il presupposto, per contestarne la correttezza in giudizio.

Il Fatto

Con nota dell’8 dicembre 2023, l’Azienda Sanitaria Provinciale intimava al ricorrente il pagamento di euro 102,03 per “prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito”. Dubitando della correttezza della pretesa, l’interessato presentava il 1° febbraio 2024 istanza di accesso avente ad oggetto l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’atto indicativo della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di compartecipazione e ogni altro documento del procedimento.

Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente agiva per l’accertamento del proprio diritto all’ostensione, dolendosi del silenzio-diniego formatosi sull’istanza. L’Azienda, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina degli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, che riconosce a tutti i soggetti privati muniti di interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi, il diritto di prenderne visione ed estrarne copia. Il perimetro soggettivo comprende anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse dagli stessi espletata.

Richiamando Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900, il Tribunale individua i presupposti dell’accesso documentale: un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo; il rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, nell’ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso concreto, il ricorrente ha dimostrato l’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, intendendo agire in giudizio a fronte delle ritenute irregolarità commesse dall’Amministrazione nella determinazione del debito a proprio carico. La finalità di verifica della legittimità della pretesa economica integra, dunque, la condizione di strumentalità richiesta dalla norma.

Il Collegio accoglie pertanto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nell’istanza, salvo il pagamento del costo di riproduzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Amministrazione è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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