Accesso difensivo ai documenti sanitari e interesse concreto del richiedente (TAR Sicilia n. 3595 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, ai sensi degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Tale interesse non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma deve comunque essere giuridicamente rilevante. Deve inoltre sussistere un rapporto di strumentalità tra l’interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. In ipotesi di accesso difensivo, è richiesto che l’accesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diritto va riconosciuto anche quando i documenti siano detenuti da soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

Il Fatto

Con nota dell’8 dicembre 2023, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha intimato al ricorrente il pagamento di euro 261,49 per “prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito”. Dubitando della correttezza della pretesa, il ricorrente ha presentato il 22 gennaio 2024 un’istanza di accesso agli atti, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, dei documenti relativi alla prestazione erogata, del conteggio contabile e di ogni altro atto del procedimento, al fine di agire in giudizio a tutela dei propri interessi.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la disciplina degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La norma riconosce a tutti i soggetti privati che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, il diritto di prenderne visione ed estrarne copia, quando siano detenuti da una pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha osservato che la nozione di pubblica amministrazione comprende non soltanto i soggetti di diritto pubblico, ma anche quelli di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo; un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).

Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità commesse dall’Amministrazione nella determinazione del debito a suo carico. La strumentalità tra l’interesse e la documentazione è stata dunque riconosciuta sussistente.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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