Accesso difensivo escluso verso il mero partecipante alla gara (C.G.A.R.S. n. 676 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., il concorrente classificato al terzo posto non vanta un interesse concreto e attuale all’ostensione della documentazione fiscale e tributaria del concorrente secondo classificato, finché non sia intervenuta l’aggiudicazione in favore di quest’ultimo. Il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare, affermato da Cons. Stato, ad. plen. n. 4 del 2021, opera nei confronti dell’aggiudicatario, non del mero partecipante alla gara. La posizione di chi non ha conseguito l’aggiudicazione resta quella di semplice concorrente, con conseguente difetto dell’interesse a fondamento dell’accesso difensivo.

Il Fatto

Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, seconda classificata in un r.t.i. nella gara indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per il servizio di ristorazione ospedaliera, agisce contro la sentenza del TAR Sicilia n. 1994 del 2026. Il primo giudice aveva accolto il ricorso della terza classificata, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., annullando i dinieghi opposti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ordinando l’ostensione di dichiarazioni di adesione, piani di rateizzazione, definizioni agevolate e cartelle esattoriali riferite alla cooperativa stessa.

La vicenda si innesta su una gara già contrassegnata da un contenzioso parallelo: l’aggiudicazione in favore di altra società era stata annullata con sentenza del TAR Sicilia n. 1570 del 2026, a sua volta impugnata davanti al C.G.A.R.S. con giudizio ancora pendente. La seconda classificata contesta il difetto originario dell’interesse all’accesso in capo alla terza classificata, la natura esplorativa dell’istanza e la mancanza del nesso di strumentalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nel rapporto tra accesso difensivo e posizione soggettiva del richiedente nel procedimento di gara. Il parametro è quello dell’art. 116 c.p.a. e degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, letti alla luce del principio di strumentalità necessaria fissato dall’Adunanza plenaria.

Secondo il Consiglio, la terza classificata ha ottenuto l’annullamento in primo grado dell’aggiudicazione in favore di altra società, ma quel giudizio è ancora sub iudice. Parimenti, non risulta disposta alcuna aggiudicazione in favore del r.t.i. secondo classificato. Il primo giudice, del resto, ha espressamente affermato che ogni valutazione sulla sostenibilità dell’offerta del secondo classificato potrà essere compiuta dalla stazione appaltante solo all’esito del riavvio della procedura e delle attività di verifica e controllo.

Da qui la conseguenza: la terza classificata non ha ancora un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione fiscale di una società la cui posizione giuridica, in assenza di aggiudicazione, è quella di mero partecipante alla gara.

Il Collegio esclude che l’accesso difensivo, sottoposto a rigoroso vaglio di strumentalità, possa essere esercitato verso un semplice concorrente anziché verso l’aggiudicatario. Gli ulteriori rapporti intercorsi tra le due società, estranei all’appalto, restano irrilevanti nel presente giudizio.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti sono respinti. Le spese del doppio grado sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico della terza classificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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