Ordine di demolizione e onere di provare l’epoca di costruzione del manufatto (C.G.A.R.S. n. 674 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di repressione degli abusi edilizi, grava sul proprietario o sul responsabile dell’illecito assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge ponte n. 761 del 1967, che ha esteso l’obbligo di previa licenza alle costruzioni fuori dal centro urbano. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà né la consulenza tecnica di parte, priva di autonomo valore probatorio. Il criterio di riparto dell’onere probatorio discende dall’applicazione alla materia del principio di vicinanza della prova. Qualora il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è idonea a sorreggerlo, rendendo inammissibili le censure che colpiscono solo le altre.
Il Fatto
Il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione relativa a un immobile adibito a civile abitazione e a due manufatti accessori, contestando l’assenza del permesso di costruire e dei nulla osta paesaggistico e idrogeologico. All’inerzia del proprietario è seguita una sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il proprietario ha proposto appello articolato in tre motivi, dolendosi dell’errata individuazione dell’immobile, della violazione delle norme sulla precarietà delle opere minori e dell’illegittimità della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il provvedimento impugnato si fonda su più ragioni autonome, tra cui l’assenza del permesso di costruire e dei nulla osta per i vincoli. Richiamando l’orientamento secondo cui, a fronte di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione è idonea a sorreggerlo (Cons. Stato, sez. VI, n. 3672 del 2023; Cons. Stato, sez. V, n. 6190 del 2019), la Corte ritiene che il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, per non essere stati impugnati tutti i profili motivazionali, e che analoga inammissibilità affligga il gravame.
Nel merito, l’appello è comunque infondato. Sulle censure relative all’epoca di costruzione, il Collegio conferma che il fabbricato non risultava nelle aerofotogrammetrie del 1983 e del 2001 e che la copertura era stata realizzata tra il 2016 e il 2017. Il richiamo all’atto notarile del 1991 è irrilevante, perché concerne un immobile diverso, censito in altro foglio.
La Corte enuncia il principio sull’onere della prova: spetta al privato dimostrare il carattere risalente dell’opera, secondo il criterio della vicinanza della prova (Cons. Stato, sez. VI, n. 9612 del 2023). La prova deve essere rigorosa e basata su elementi oggettivi, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali; le dichiarazioni sostitutive costituiscono al più un mero indizio (Cons. Stato, sez. II, n. 858 del 2024) e la consulenza tecnica di parte è semplice allegazione difensiva (C.G.A.R.S. n. 550 del 2023). Non assolto l’onere, l’immobile si presume realizzato dopo il 1967.
Quanto alla sostituibilità della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, la valutazione appartiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordine (Cons. Stato, sez. VI, n. 3964 del 2022; C.G.A.R.S. n. 70 del 2024). I manufatti accessori, valutati nella loro unitarietà, non sono qualificabili come precari, poiché la precarietà dipende dalla destinazione funzionale a esigenze temporanee e non dalla natura dei materiali (Cons. Stato, sez. I, n. 1085 del 2025). Infine, la sanzione ex art. 31, comma 4-bis reprime la sola inottemperanza all’ingiunzione, a prescindere dall’entità dell’abuso.
Nota della Redazione
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