Reati ostativi e rinnovo del permesso: nessun bilanciamento per il lavoro (Cons. Stato n. 1870 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi elencati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione non dispone di alcun margine di valutazione discrezionale in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno. Il bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, imposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 8 CEDU, opera esclusivamente nell’ambito della richiesta di permesso per ricongiungimento familiare. Esso non si estende al rinnovo richiesto per motivi di lavoro, che resta assoggettato al dato normativo vincolante. La durata del soggiorno, i legami familiari e l’inserimento sociale non consentono di superare l’automatismo previsto dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2012 il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i genitori regolarmente soggiornanti, frequentando in Italia la scuola dell’obbligo. Nel 2017 aveva contratto matrimonio con una connazionale e nel 2021 era nato un figlio; dal 2020 lavorava presso un’industria tessile.

Il Questore di Roma, con decreto del 19 novembre 2018, aveva negato il rinnovo del permesso per lavoro subordinato sul presupposto di una condanna irrevocabile riportata nel 2014 per il reato di rapina in concorso. Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 271/2024, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittimo automatismo del diniego.

La Motivazione della Corte

L’appellante articola due motivi, trattati congiuntamente. Il primo contesta al TAR di non aver considerato il grado di inserimento sociale e di aver valutato la personalità in modo statico, limitandosi a ricondurre il reato di cui all’art. 628, comma 1, cod. pen. ai reati ostativi. Il secondo deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, per aver l’Amministrazione applicato un automatismo fondato su fatti risalenti al 2013, senza bilanciare ordine pubblico e vita familiare, in contrasto con i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013.

Il Consiglio di Stato respinge le censure muovendo dall’inequivocabile dato normativo. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, in presenza di condanna anche non definitiva per uno dei reati ostativi, non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale. Il giudizio amministrativo è quindi vincolato alla sussistenza del presupposto legale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prescrive effettivamente di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia. Tale disposizione, tuttavia, si riferisce alla richiesta di permesso per ricongiungimento familiare, fattispecie che non ricorre nel caso concreto.

L’appellante, pur essendo entrato per ricongiungimento con i genitori, aveva chiesto il rinnovo per motivi di lavoro: evenienza espressamente attratta al secondo periodo del comma 5, che non consente il bilanciamento invocato. Il richiamo alla Consulta non muta l’esito, poiché i principi ivi affermati presuppongono l’operatività della clausola valutativa nella sola ipotesi del ricongiungimento.

L’appello è pertanto respinto. La natura della pretesa azionata induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del grado. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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