Accesso difensivo generico e nesso di strumentalità necessaria (TAR Puglia n. 341 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale difensivo di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 costituisce forma qualificata di accesso, volta a superare il limite della riservatezza dei terzi, e richiede la puntuale indicazione del nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica da tutelare. Non è sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie o difensive, né la richiesta di ostensione di “tutti gli atti” del procedimento. La domanda deve consentire all’Amministrazione il vaglio di astratta pertinenza dei documenti rispetto alla situazione “finale” controversa e deve essere corredata dalla specifica motivazione imposta dall’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990. In difetto, il ricorso avverso il diniego è respinto, poiché in sede di giurisdizione esclusiva il giudice accerta la spettanza del diritto all’accesso solo se ne sussistono i presupposti.
Il Fatto
Una società ha presentato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi un’istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione di “tutti gli atti” di un procedimento ispettivo che la riguardava. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza con provvedimento del 28.02.2024, pervenuto in pari data a mezzo pec.
La società ha quindi proposto ricorso al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto alla visione immediata della documentazione e la condanna dell’Amministrazione al rilascio della copia. L’Ispettorato si è costituito, eccependo la genericità dell’istanza e l’impossibilità di effettuare il vaglio di strumentalità richiesto dalla norma. La causa è stata decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa metodologica: il giudizio in materia di accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio, è sostanzialmente un giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del titolo all’accesso e non la correttezza delle ragioni del diniego. Il giudice può ordinare l’esibizione solo se ne ricorrono i presupposti. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, il TAR ribadisce che il processo non può sostituirsi al procedimento, sede elettiva del bilanciamento degli interessi.
Passando al merito, il Collegio qualifica l’interesse conoscitivo richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990: deve essere attuale, personale, concreto e serio, cioè non ispirato a mero intento emulativo. Nel caso di specie viene in rilievo l’accesso difensivo, che richiede un nesso di stretta necessità tra documento e interesse difensivo, oltre alla specifica delineazione di quest’ultimo, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020.
Il punto centrale è il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: non basta un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, occorrendo un rigoroso e motivato vaglio di strumentalità necessaria. La domanda deve consentire di cogliere con precisione il collegamento tra documentazione ed esigenze difensive, e ciò deve emergere dalla motivazione richiesta dall’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990, con indicazione precisa dei documenti o almeno della loro tipologia.
Applicando tale quadro, il TAR rileva che l’istanza della società si limita a richiedere l’ostensione di “tutti gli atti” del procedimento ispettivo e a prospettare l’interesse in termini del tutto generici, senza consentire il necessario giudizio di pertinenza rispetto alla situazione finale. Richiamando TAR Lazio n. 3100 del 2020 e Cons. Stato n. 1683 del 1998, il Collegio ricorda che la genericità della domanda e la necessità di attività valutativa costituiscono limiti invalicabili all’ostensibilità.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni e della natura degli interessi in gioco.
Nota della Redazione
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