Porto d’armi, rilevano gli indizi di inaffidabilità anche senza condanna (TAR Emilia-Romagna n. 196 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi, sicché il controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza è più penetrante rispetto ad altri provvedimenti permissivi. Il Questore, ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 773/1931, può rifiutare la licenza ai condannati anche per delitto diverso da quelli ex lege ostativi e a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio è di natura prognostica e cautelare, fondato su una valutazione probabilistica del pericolo di abuso, non su un accertamento di responsabilità penale. Ai fini del diniego rilevano come indizi di inaffidabilità anche fatti penalmente rilevanti non sfociati in condanna, nonché sentenze di patteggiamento, condanne estinte o risalenti, quali fatti storici apprezzabili. La discrezionalità amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Rimini il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento motivato da una serie di episodi: due indagini per spaccio di sostanze stupefacenti, un tentativo di suicidio, indagini per lesioni e minaccia, segnalazioni come assuntore di stupefacenti e una condanna patteggiata per spaccio di lieve entità risalente al 2014.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo l’insufficienza e l’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non aver l’Amministrazione confutato analiticamente le osservazioni presentate nel contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, tra cui Corte cost. n. 109 del 2019 e Cons. Stato n. 720 del 2023, e ribadisce che la licenza di porto d’armi ha natura eccezionale. Il compito dell’Autorità non è sanzionatorio, ma cautelare, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della pubblica incolumità.

Il giudizio prognostico si fonda su un ragionamento induttivo probabilistico, che richiede solo un attendibile grado di verosimiglianza. Da ciò deriva l’ampia discrezionalità del Questore, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Quanto al primo motivo, il TAR osserva che, oltre ai casi tipizzati di divieto, residua un margine di apprezzamento su condanne per reati diversi e sulla carenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità. Non impedisce la rilevanza dell’archiviazione di un procedimento, né della remissione di querela, né della sentenza di patteggiamento ex art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., né dell’estinzione del reato o della risalenza dei fatti. Il ricorrente, secondo il Collegio, propone una lettura atomistica degli episodi, mentre il Questore ha correttamente valutato il quadro complessivo.

Il percorso di vita positivo e la giovane età al momento dei fatti non sono risolutivi: il diniego non ha funzione punitiva, e la maturazione personale non comporta automaticamente il diritto a portare le armi.

Quanto al secondo motivo, la motivazione del provvedimento dimostra la presa visione delle controdeduzioni. Il testo vigente dell’art. 10-bis, come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, non impone una confutazione analitica di ogni argomento, bastando una motivazione che dia conto in modo sintetico della disamina delle osservazioni, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 6420 del 2023 e n. 11290 del 2023. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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