Ottemperanza e nomina del Commissario ad acta per l’inerzia dell’Agenzia (TAR Puglia n. 342 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia totale dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato — accertata alla luce del termine già assegnato e non rispettato — integra il presupposto per l’accoglimento dell’incidente di esecuzione e per la nomina del Commissario ad acta. Il commissario si sostituisce all’ente inadempiente, ex art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a., e provvede entro il termine fissato dal giudice all’integrale esecuzione del decisum, nei limiti della spettanza della parte istante. L’accertata inottemperanza giustifica la condanna dell’ente alle spese della fase esecutiva, ex art. 91 c.p.c..
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze di primo grado n. 1461/2015 e n. 3208/2015, che avevano riconosciuto ai Comuni contermini il contributo socio-ambientale previsto dall’art. 10 L.R. Puglia n. 17/1993, quantificandolo nella percentuale del 5% della tariffa di conferimento e ripartendolo secondo i coefficienti di impatto ambientale dei singoli impianti. Con la sentenza di ottemperanza n. 1090/2024, il Tribunale aveva ordinato all’Agenzia subentrata ex lege alle soppresse Autorità d’Ambito di determinare e corrispondere il contributo entro sessanta giorni.
Rimasta inadempiuta tale statuizione, il Comune ha proposto istanza di nomina del Commissario ad acta, deducendo la persistente inerzia dell’Agenzia. Un Comune contermine è intervenuto ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato il presupposto dell’incidente di esecuzione, costituito dall’inottemperanza al giudicato. La verifica si è concentrata sull’assoluta inerzia dell’Agenzia, già destinataria di un ordine di esecuzione con termine perentorio rimasto privo di seguito.
Il Tribunale ha rilevato l’inadempimento totale rispetto ai giudicati formatisi sulle sentenze del 2015 e sulla successiva sentenza di ottemperanza n. 1090/2024. L’inerzia non è rimasta allo stato di mera omissione: essa ha travolto anche l’ordine di fare impartito nella fase ottemperanziale, rendendo necessaria la sostituzione dell’ente.
Accertata la fondatezza dell’istanza, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo delegato. Il commissario deve provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, all’integrale esecuzione dei giudicati, nei limiti della spettanza del Comune istante. La nomina opera, dunque, in funzione strumentale al soddisfacimento dell’obbligo di conformazione all’accertamento contenuto nelle sentenze.
Sul piano delle spese, la condanna segue la soccombenza. L’Agenzia è stata condannata al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese della fase esecutiva, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, ex art. 91 c.p.c. Il Tribunale ha disposto la comunicazione alle parti non costituite e al commissario nominato, ordinando l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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