Accesso difensivo non escluso dalla sopravvenuta conclusione dell’istruttoria (TAR Molise n. 192 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il diritto del richiedente all’ostensione dei documenti non viene meno per il sopravvenuto esaurimento dell’istruttoria dell’organismo pagatore, ove la documentazione richiesta conservi un nesso di strumentalità necessaria con la tutela degli interessi giuridici della parte. Alla pubblica amministrazione detentrice e al giudice amministrativo è preclusa ogni valutazione ex ante sulla decisività del documento nel futuro giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento. Il diniego che opponga la sola sopravvenuta carenza di interesse è pertanto illegittimo. L’amministrazione è tenuta a esibire anche i documenti formati da altro soggetto pubblico ma detenuti stabilmente presso di essa.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto, all’esito di un lungo contenzioso conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato, la riammissione al sostegno di una domanda di aiuto nell’ambito del PSR Molise 2007/2013, con concessione di un contributo pubblico. Nella fase successiva di controllo e liquidazione del saldo, la Regione aveva sospeso il procedimento in attesa delle risultanze dell’organismo pagatore. Un perito aveva eseguito un sopralluogo senza rilasciare verbale; la società aveva appreso solo in via informale di uno scambio di note tra Regione e AGEA.

Con istanza del 2.1.2025 la ricorrente aveva chiesto l’accesso a tutto il carteggio intercorso tra i due enti, ai verbali di sopralluogo e agli atti sui criteri di estrazione a campione. La Regione aveva opposto un diniego, rilevando che il procedimento era ancora in corso e che le interlocuzioni non producevano effetti rilevanti. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Costituitasi l’Avvocatura distrettuale, aveva eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta emissione, il 27 marzo 2025, della relazione di controllo in loco da parte dell’AGEA, notificata alla ricorrente. Il Collegio respinge l’eccezione e ritiene fondato il ricorso.

Il Tribunale ricostruisce la disciplina: l’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 qualifica l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa e l’art. 24, comma 7 garantisce l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Richiama quindi l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, che esclude la sufficienza di un generico riferimento a esigenze probatorie e impone un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria, ma nel contempo vieta alla pubblica amministrazione e al giudice amministrativo ogni valutazione ultronea su ammissibilità, influenza o decisività del documento, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene integrati tutti i presupposti dell’accesso difensivo. La richiesta era finalizzata a comprendere le ragioni dell’inerzia e a controbattere in caso di esito sfavorevole del controllo. La trasmissione del rapporto ispettivo non ha affievolito l’interesse, ma lo ha reso più attuale: è lecito supporre che i chiarimenti forniti dalla Regione abbiano inciso sulle conclusioni sfavorevoli dell’AGEA. L’accesso resta quindi funzionale alla tutela degli interessi connessi alla percezione del finanziamento.

Il Tribunale annulla il diniego e ordina alla Regione di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ostensione si estende anche ai documenti formati dall’AGEA ma detenuti dalla Regione, poiché ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 sono accessibili tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e l’art. 25, comma 2 individua l’ufficio destinatario in quello che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *