Interesse sopravvenuto e virtuale soccombenza nel silenzio-assenso edilizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 182 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento edilizio soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, il provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività deve essere adottato e comunicato entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può ordinare la cessazione solo al ricorrere dei presupposti dell’art. 77, comma 6, L.G. n. 9/2018, ossia quando sussista un pericolo per interessi pubblici qualificati non altrimenti tutelabili. Il ricorso proposto avverso il tardivo divieto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, impone al giudice la valutazione della soccombenza virtuale: se il gravame sarebbe stato accolto nel merito, le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione, anche in assenza di una pronuncia caducatoria.
Il Fatto
I ricorrenti presentavano al Comune, in data 7.10.2024, una segnalazione certificata di inizio attività per la trasformazione di una veranda in volumetria abitativa e il suo collegamento all’unità immobiliare. Con provvedimento del 7.11.2024, pubblicato tramite lo sportello unico, il dirigente dell’ufficio competente intimava il divieto di prosecuzione dell’attività per asserita carenza dei presupposti di ammissibilità. Seguiva, in data 4.12.2024, un provvedimento di conferma.
I ricorrenti impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 77, commi 5 e 6, L.G. n. 9/2018 per essere la diffida intervenuta oltre il termine di trenta giorni, e la violazione della disciplina urbanistica con eccesso di potere. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio l’amministrazione riconosceva espressamente, con nota del 14.1.2025, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso per effetto della comunicazione tardiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i ricorrenti, con memoria depositata il 21.5.2025, hanno dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito, essendo stati nel frattempo realizzati gli interventi oggetto della segnalazione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La questione centrale investe la regolamentazione delle spese. Il giudice amministrativo applica il principio della soccombenza virtuale, che impone di verificare se il ricorso, ove esaminato nel merito, sarebbe stato accolto. La verifica si concentra sul primo motivo, dotato di efficacia assorbente.
Il Collegio richiama l’art. 77, comma 5, L.G. n. 9/2018, secondo cui il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di divieto e lo comunica all’interessato. Il successivo comma 6 consente l’ordine di cessazione dopo la scadenza del termine solo in presenza di un pericolo per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, non fronteggiabile con l’adeguamento dell’attività privata alle prescrizioni vigenti.
La segnalazione risulta presentata il 7.10.2024 e il provvedimento di divieto pubblicato il 7.11.2024, cioè il trentunesimo giorno. Il termine è dunque decaduto e il divieto è tardivo. Il Comune, del resto, ha riconosciuto l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, senza allegare alcuna delle situazioni eccezionali previste dalla norma.
Ne consegue che il ricorso, in ragione della fondatezza del primo motivo, sarebbe stato accolto. La declaratoria di improcedibilità non elide la soccombenza sostanziale dell’amministrazione, che è pertanto tenuta al rimborso delle spese in favore dei ricorrenti, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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