Silenzio sull’housing sociale e obbligo di concludere il procedimento avviato d’ufficio (TAR Puglia n. 548 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere non è escluso in via assoluta dal carattere generale o pianificatorio dell’atto richiesto. L’azione avverso il silenzio-inadempimento è impraticabile solo quando manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa. Quando invece il procedimento sia stato avviato d’ufficio dalla stessa amministrazione, sia giunto a uno stato avanzato di istruttoria e di deliberazione e abbia individuato il destinatario mediante una procedura a evidenza pubblica, l’inerzia dell’ente integra illegittimità. I principi costituzionali di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e quello di non dispersione dell’attività procedimentale già compiuta impongono la conclusione del procedimento.
Il Fatto
Il Comune di Foggia approva con deliberazione consiliare il programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa e il relativo avviso pubblico. La società ricorrente partecipa alla selezione e si colloca utilmente in graduatoria. Seguono ulteriori deliberazioni consiliari che dichiarano il pubblico interesse del programma e autorizzano il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000. Le conferenze di servizi decisorie si concludono nel novembre 2013.
Nel febbraio 2022 la Regione sollecita il Comune a confermare con atto consiliare l’attualità dell’interesse pubblico e a svolgere idonea istruttoria tecnica. Con atto di diffida del giugno 2022 la società chiede al Comune di definire le varianti urbanistiche e gli accordi di programma. Il Comune resta inerte. La società propone ricorso per la declaratoria del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto al termine annuale ex art. 31, comma 2, Cod. proc. amm., la diffida notificata dopo la scadenza può valere come nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone i presupposti, secondo l’orientamento richiamato. Il ricorso, notificato nel maggio 2023, è pertanto tempestivo. Quanto all’omessa notifica alla Regione, l’inerzia contestata riguarda un segmento procedimentale che rientra nelle attribuzioni del solo Comune.
Nel merito, il punto nodale è la predicabilità dell’obbligo di provvedere a fronte di atti di pianificazione urbanistica. Il Collegio conosce e condivide l’orientamento che di norma esclude tale obbligo per gli atti amministrativi generali, espressione di potestà discrezionale. Ritiene tuttavia che non vi sia preclusione assoluta all’esperibilità del rito sul silenzio: l’azione è impraticabile solo quando manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa.
Il Collegio individua peculiarità che sottraggono la fattispecie al principio generale. Il procedimento è stato attivato d’ufficio dal Comune e ha già visto una considerevole attività istruttoria e deliberativa. La procedura a evidenza pubblica ha individuato la società quale destinatario specifico, con utile collocazione in graduatoria. Le conferenze di servizi e la deliberazione consiliare del 2015 collocano il procedimento nella fase finale.
Su tali basi i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e di non dispersione dell’attività procedimentale già compiuta impongono la conclusione del procedimento. Il Comune è titolare di un autovincolo derivante dall’avvio del procedimento. La mancata sottoscrizione dell’accordo di programma resta questione irrilevante. L’art. 7 dell’avviso pubblico, invocato dalla difesa comunale, non giustifica l’inerzia, poiché questa si colloca all’interno della fase finale già attivata.
Il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di concludere con determinazioni espresse il segmento procedimentale di competenza, adottando un provvedimento espresso sulle pretese della ricorrente. Ordina di deliberare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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