Accesso difensivo agli atti del procedimento disciplinare e differimento legittimo (TAR Lombardia n. 2345 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche nella forma dell’accesso difensivo, postula un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Nell’accesso difensivo il nesso di strumentalità necessaria tra ostensione e cura degli interessi della parte deve essere dedotto in modo puntuale e specifico nell’istanza, sì da consentire all’ente detentore il relativo vaglio. È pertanto legittimo il differimento dell’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, quando la conoscenza dei documenti possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e la posizione dell’incolpato. Il differimento resta giustificato finché il provvedimento disciplinare non sia divenuto definitivo per effetto dell’impugnazione proposta dall’interessato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile facente parte di un condominio, aveva inoltrato all’Ordine degli Ingegneri una segnalazione relativa a condotte professionali tenute da un ingegnere nella qualità di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza. La segnalazione era stata inserita nel procedimento disciplinare già avviato su esposto del condominio, contraddistinto dalla pratica n. 01-2023.
Con istanza del 5 marzo 2024, poi reiterata, la ricorrente chiedeva l’accesso ai documenti e agli atti del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, per tutelare i propri interessi nell’ambito di procedimenti penali pendenti. L’Ordine disponeva il differimento dell’ostensione fino alla conclusione del procedimento disciplinare e, successivamente, fino alla definizione dell’impugnativa proposta dall’incolpato davanti al Consiglio Nazionale Ingegneri. Da qui il ricorso per l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’istanza per difetto di sottoscrizione o di delega, risultando la procura conferita e allegata all’istanza. Nel merito richiama la nozione di interesse legittimante: esso deve essere diretto, ossia correlato alla sfera individuale del richiedente e non a una legittimazione generale; concreto, cioè finalizzato all’acquisizione di informazioni rilevanti; attuale; e strumentale, sul piano soggettivo e oggettivo (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 6603 del 2019).
La pretesa va inquadrata nell’accesso difensivo, caratterizzato dal nesso di necessaria strumentalità tra ostensione e difesa degli interessi giuridici. Le finalità dell’accesso devono essere dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza, per consentire all’ente il vaglio del nesso di strumentalità (v. Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2020).
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui è legittimo il differimento dell’accesso all’esito del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, che ammette il differimento ex art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa (v. TAR Molise n. 49 del 2023).
Nella specie l’Ordine, con la nota del 25 marzo 2024, aveva applicato l’art. 24, comma 4, differendo l’accesso e lasciando impregiudicata la valutazione sull’ostensibilità di ciascun documento. Tale decisione è stata confermata anche dopo la conclusione del procedimento disciplinare, in ragione dell’impugnativa davanti al Consiglio Nazionale Ingegneri. Poiché il deliberato disciplinare non è esecutivo e l’impugnativa potrebbe modificarne il merito, il differimento appare legittimo.
Il Collegio rileva infine il difetto dell’interesse della ricorrente: uno dei procedimenti penali menzionati si è concluso con archiviazione, gli altri sono richiamati solo genericamente, e in nessuna delle istanze né nel ricorso è stato rappresentato l’interesse all’accesso difensivo. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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