Il SAL non richiesto non può fondare il diniego degli incentivi energetici (Cons. Stato n. 2435 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli incentivi per l’efficientamento energetico è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fondi sul rilievo che il proponente non ha prodotto lo stato di avanzamento dei lavori, documento che il Gestore non abbia preventivamente e specificamente richiesto per quella finalità. Se l’integrazione documentale è stata richiesta solo per attestare la data di fine lavori per singolo tratto stradale, la produzione di una relazione del progettista e di rapportini di lavoro vistati dall’amministrazione committente, richiamati in una determinazione comunale di approvazione dello stato finale, integra un’equipollenza probatoria sufficiente. Non può quindi invocarsi l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché l’esito dell’istruttoria avrebbe potuto essere diverso. Il Gestore che intenda accertare la diversa data di avvio del progetto deve dirlo nel preavviso di rigetto, consentendo all’interessato di integrare in sede di osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante presentava al Gestore dei servizi energetici una richiesta di verifica e certificazione per un intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica su strade destinate al traffico motorizzato, riconducibile alla scheda tecnica 29Tb. Nel corso dell’istruttoria il GSE chiedeva integrazioni documentali, tra cui lo stato di avanzamento dei lavori idoneo a verificare la data di fine lavori per ciascun tratto stradale rendicontato.
La società produceva una relazione del progettista e direttore dei lavori, i rapportini di lavoro per singolo tratto e una determinazione comunale di approvazione dello stato finale. Il Gestore riteneva la documentazione insufficiente, adottava il preavviso di rigetto e poi il provvedimento di diniego. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo la certificazione SAL un elemento imprescindibile e la partecipazione procedimentale comunque irrilevante ex art. 21-octies della legge n. 241/1990. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da un rilievo testuale: nella richiesta di integrazione, nel preavviso di rigetto e nel provvedimento reiettivo il Gestore ha sempre fatto riferimento allo stato di avanzamento dei lavori come documento utile a verificare la data di fine lavori per singolo tratto. Non convince pertanto la tesi difensiva del GSE, che in appello ha sostenuto di aver richiesto il SAL per dimostrare la diversa data di avvio del progetto, cioè la data in cui l’intervento raggiunge la dimensione minima di risparmio netto.
La Sezione rileva la contraddizione interna alla difesa del Gestore: lo stesso ente, nelle proprie memorie, ha sostenuto la coincidenza tra data di fine lavori e data di avvio del progetto, salvo poi richiamare la soglia di risparmio netto integrale prevista dalle Linee guida. In realtà il GSE non ha mai chiesto alla società di documentare la quota di risparmio energetico conseguito, limitandosi a richiedere il dato temporale di conclusione dei lavori.
La relazione del progettista e i rapportini di lavoro, vistati dall’amministrazione committente, indicano chiaramente le date di ultimazione per ciascun tratto. La determinazione comunale richiama espressamente lo stato finale e le verifiche finali. Per tali specifiche finalità la documentazione esibita è dunque equipollente al SAL e l’obbligo informativo del proponente risulta adempiuto.
Il Collegio aggiunge un rilievo di carattere procedimentale: se il Gestore avesse realmente inteso accertare la data di avvio del progetto, avrebbe dovuto dirlo nel preavviso di rigetto, rettificando la richiesta documentale, così consentendo alla società di integrare in sede di osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Gestore, per altro verso, ha dimestichezza con la terminologia tecnica di settore, posto che le stesse Linee guida contengono un dettagliato elenco di definizioni.
La Sezione richiama il proprio orientamento in un caso analogo, secondo cui manca un previo paradigma di riferimento in ordine alla sola documentazione utile a dimostrare i presupposti dell’accesso alla contribuzione, e la carenza sta piuttosto nell’omessa predeterminazione rigorosa degli atti ritenuti attendibili (Cons. Stato, sez. II, n. 11345/2022). Dall’accoglimento del primo motivo deriva la fondatezza del secondo: il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione e non opera il art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché l’esito istruttorio avrebbe potuto essere diverso. L’appello è accolto, i provvedimenti annullati, con salvezza del potere di riedizione dell’azione amministrativa nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Nota della Redazione
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