Divieto di prosecuzione attività e abusi edilizi di notevole consistenza (TAR Sicilia n. 2784 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prosecuzione di un’attività di ristorazione avviata con SCIA è legittimo quando gli abusi edilizi accertati presentano notevole consistenza e riguardano proprio le aree in cui si svolge l’attività con la clientela, sì che la comparazione tra l’interesse all’incolumità pubblica e la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. vede prevalere il primo. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando, per la consistenza delle opere abusive, il provvedimento non avrebbe potuto avere in concreto contenuto diverso. Il legittimo affidamento del titolare della SCIA non è configurabile se la preesistenza e l’autorizzazione delle opere sono solo affermate e non allegate con riscontro documentale. Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato in sede di esame dell’istanza di sanatoria.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce da decenni un ristorante nel Comune di Lipari, in locali nei quali nel 2011 è stata presentata una SCIA per l’attività di ristorazione. A febbraio del 2024 le viene notificata un’ordinanza del Responsabile della Polizia Municipale, con la quale è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, con avvertenza della chiusura coatta e del deferimento all’autorità giudiziaria in caso di inosservanza. Il provvedimento si fonda su un atto di accertamento edilizio che riguarda i proprietari degli immobili e non la società.
La ricorrente impugna l’ordinanza e l’accertamento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del contraddittorio nella fase istruttoria, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela a distanza di dodici anni dalla SCIA e la sproporzione della chiusura rispetto ad abusi ritenuti modesti e sanabili. L’istanza cautelare è rigettata; nelle more il Comune dispone una sospensione provvisoria del provvedimento per consentire la definizione del procedimento urbanistico di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. La sospensione disposta dal Comune è solo temporanea e non elimina la lesività del provvedimento: la ricorrente conserva quindi un interesse concreto all’annullamento dell’ordine di chiusura, con conseguente rigetto della richiesta di rinvio.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la consistenza degli abusi oggetto dell’ordine di demolizione: chiusura del terrazzo con muratura e porta d’ingresso, ampliamenti con vani di rilevanti dimensioni, modifiche strutturali e realizzazione di un vano sul lastrico solare. Da tali opere i giudici desumono che l’attività di ristorazione, e in particolare l’area destinata alla clientela, si svolge proprio nelle porzioni abusivamente realizzate.
Su questa base il Collegio opera la comparazione tra interessi. Da un lato l’incolumità pubblica, dall’altro l’esercizio dell’attività di impresa tutelato dall’art. 41 Cost.. In ragione della particolare consistenza dei manufatti, il primo interesse è ritenuto prevalente, con conseguente rigetto del motivo sulla sproporzione della misura.
Quanto alle garanzie procedimentali, la censura sulla mancata comunicazione di avvio è dichiarata infondata: la consistenza degli abusi induce a ritenere che il provvedimento non avrebbe potuto avere, in concreto, contenuto diverso. Il Collegio lascia espressamente salva la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla sanatoria presentata dai proprietari.
Il legittimo affidamento è escluso: la ricorrente richiama un cambio di destinazione d’uso autorizzato nel 2003, la preesistenza delle opere e una segnalazione certificata del 2003, ma tali circostanze risultano solo affermate e non allegate. Agli atti vi è una scarna planimetria allegata alla concessione edilizia, insufficiente a ricostruire la situazione di fatto e di diritto, che potrà essere valutata dall’Ente in sede di sanatoria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e salvezza del potere comunale di revoca in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Nota della Redazione
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