Accesso difensivo, inammissibile il ricorso collettivo senza identità di posizioni (TAR Lazio n. 15020 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione nel termine del diniego, anche parziale, di accesso documentale preclude la reiterazione dell’istanza e l’impugnazione del successivo diniego ove questo abbia carattere meramente confermativo del primo, salvo che il richiedente deduca fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria, prospetti diversamente la posizione legittimante ovvero l’amministrazione proceda a una nuova autonoma valutazione. Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a. decorre dalla risposta che non esita la domanda di ostensione. È inoltre inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti quando non sia dimostrata l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, con coincidenza di petitum, causa petendi e vizi dedotti, e l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali. La mera omogeneità della disciplina applicabile non giustifica l’azione congiunta.

Il Fatto

I ricorrenti, già destinatari di un accertamento fiscale della Guardia di Finanza, hanno presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate una serie di istanze di accesso documentale aventi ad oggetto circolari interne, corrispondenza tra amministrazioni e atti interpretativi in materia di bonus diversi dal Superbonus, generati anteriormente al 12 novembre 2021.

Alle istanze del 16 dicembre 2025 e del 17 e 18 gennaio 2025 seguivano risposte parziali, che non esitavano la domanda di ostensione. All’istanza rinnovata del 24 maggio 2026 e alla reiterazione del 6 giugno 2026 non seguiva alcuna risposta. I ricorrenti hanno quindi impugnato il silenzio rifiuto con ricorso notificato il 30 giugno 2026, qualificando l’accesso come difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività. L’istanza del 24 maggio 2026, per la parte relativa agli atti interpretativi sui bonus e alle istruzioni operative, ripropone la medesima domanda già avanzata il 16 dicembre 2025, cui il Ministero aveva risposto il 22 dicembre 2025 senza esitare l’accesso. La mancata impugnazione di quel provvedimento, anche di parziale diniego, non consente né la reiterazione dell’istanza né l’impugnazione del diniego successivo ove questo abbia carattere meramente confermativo, né l’ammissibilità di un gravame costruito contro una situazione di inerzia in realtà non sussistente.

Il Collegio richiama sul punto TAR Puglia, Bari, sez. I, 14.11.2025, n. 1307, e individua la scadenza del termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall’art. 116 c.p.a., al 21 gennaio 2026. Il ricorso notificato il 30 giugno 2026 è pertanto tardivo.

In via subordinata, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso collettivo. I tre ricorrenti non chiariscono l’assenza di un interesse, anche solo potenziale, tra le rispettive posizioni. Secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, 15.04.2026, n. 2978, la proponibilità del giudizio collettivo esige non solo il requisito negativo dell’assenza di conflitto di interessi, ma soprattutto il requisito positivo dell’identità delle posizioni sostanziali e processuali. Come precisato da Cons. Stato, sez. II, 06.07.2026, n. 5395, la sola omogeneità della disciplina applicabile non basta.

Nel caso concreto non è chiarito se la posizione delle due società, resesi cessionarie di crediti Irpef ai sensi dei commi da 119 a 122-bis del d.l. n. 34/2020 e sottoposte ad accertamenti fiscali e penali, coincida con quella della persona fisica ricorrente, la cui posizione tributaria e penale potrebbe essere differente. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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