Silenzio assenso sul condono e volumetrie illegittime nel permesso di costruire (TAR Toscana n. 1570 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio non si forma quando il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico sia negativo, anche solo su parte dei manufatti oggetto della domanda, poiché in tal caso difetta il presupposto positivo richiesto dalla legge. L’atto espresso di diniego intervenuto dopo l’eventuale formazione del silenzio assenso è privo di effetti ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che il giudice deve comunque verificare se il tacito assenso si sia o meno formato. La prova della data di realizzazione delle opere edilizie prive di titolo grava sulla parte privata e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o dichiarazioni di terzi. L’indisponibilità delle volumetrie rende irrealizzabile il progetto posto alla base del permesso di costruire e determina il venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori censure.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area in Firenze sulla quale insistono manufatti in passato destinati ad attività florovivaistica, presentano istanza di permesso di costruire per realizzare un edificio residenziale previa demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, costituiti da serre e magazzini. Il Comune di Firenze nega il titolo con provvedimento n. 397/2019 del 15.02.2019.
Tra le ragioni del diniego figura la pendenza dell’istanza di condono relativa ai manufatti, che impedirebbe di considerarne legittima la volumetria da recuperare. I ricorrenti impugnano l’atto negativo davanti al TAR Toscana, sostenendo in via principale l’avvenuta formazione del silenzio assenso sul condono e, in via subordinata, l’originaria legittimità delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui sarebbe rimasto inoppugnato il sopravvenuto diniego espresso di condono. L’eccezione è respinta: ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 l’atto espresso intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso non produce effetti. Resta quindi necessario accertare se il tacito assenso si sia effettivamente formato.
Sul punto il Tribunale esclude che sull’istanza di condono sia intervenuto alcun silenzio assenso. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non osta alla formazione del tacito assenso solo se positivo, come affermato dal Consiglio di Stato sez. VI, 01/07/2022, n. 5485. Nel caso concreto la Commissione edilizia integrata, con parere confermato dalla Soprintendenza, ha invece ritenuto incompatibili con il vincolo paesaggistico due dei manufatti oggetto della domanda, proprio quelli il cui recupero volumetrico era necessario per il progetto del denegato permesso.
Non convince l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’individuazione dei manufatti sarebbe imprecisa perché affidata al richiamo delle fotografie allegate all’istanza. Il Collegio rileva che le costruzioni rappresentate appaiono ben visibili e contrassegnate da didascalia manoscritta corrispondente alle destinazioni a serra e deposito.
Quanto alla dedotta anteriorità delle opere al 1967, il Tribunale richiama il principio secondo cui la prova della data di realizzazione delle opere prive di titolo grava sulla parte privata e deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi (Consiglio di Stato sez. VI, 21/04/2021, n. 3214). Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le dichiarazioni di terzi non sono suscettibili di verifica e restano irrilevanti.
Accertata l’indisponibilità delle volumetrie relative ad alcuni manufatti, il progetto edilizio risulta irrealizzabile e l’interesse all’esame delle residue censure, che investono le altre motivazioni del diniego, viene meno. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 3.000.
Nota della Redazione
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