Ottemperanza al giudicato e penalità di mora quando il debito è esiguo (TAR Lombardia n. 4257 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine dilatorio e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. Le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando, per l’esiguità del credito, risultino manifestamente inique o ostacolate da altre ragioni ostative. La quantificazione delle somme effettuata dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura del capitale e degli interessi secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2210/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone quindi ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei patroni antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, necessario prima dell’avvio del recupero coattivo. Il ricorso va dunque accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio ne esclude l’applicazione. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consente le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative. Nella specie l’esiguità del debito rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva. Sono invece dovuti gli accessori di legge maturati in seguito e gli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato anche tramite un funzionario delegato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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