Divieto di detenzione armi: irrilevante il tempo senza nuove valutazioni sul pericolo (TAR Emilia-Romagna n. 434 del 19.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura cautelare e preventiva e non è soggetto a termine di efficacia. Il decorso del tempo e le sopravvenienze favorevoli non determinano l’automatismo della revoca, ma obbligano l’Amministrazione a un nuovo giudizio prognostico sul pericolo di abuso delle armi, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il venir meno del rilievo penale del fatto storico non ne elide la dimensione valutativa: l’Autorità di pubblica sicurezza conserva il potere di apprezzarlo come indice di inaffidabilità. In caso di mantenimento del divieto, l’onere motivazionale diviene particolarmente pregnante.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un provvedimento con cui il Prefetto di Parma, nel 2015, gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Il fatto posto a base della prognosi di pericolo consisteva nell’aver egli preso una carabina e esploso un colpo verso l’autovettura di un soggetto che poco prima aveva tentato una rapina, già allontanatosi a bordo del mezzo, colpendone il vetro posteriore.
Per tale vicenda il ricorrente fu sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 635 e 703 cod. pen., definito con sentenza di non luogo a procedere per depenalizzazione quanto al danneggiamento e per estinzione per oblazione quanto alle accensioni ed esplosioni pericolose. Nel 2019 presentò istanza di revoca del divieto, rigettata dalla Prefettura nel 2024 sul rilievo dell’autonomia della valutazione amministrativa e della perdurante gravità del fatto storico. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. per difetto di istruttoria e di motivazione, mancata valutazione dell’attualità del pericolo e del decorso di sette anni dalla misura originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo i poteri vincolati, riconducibili agli artt. 11, primo comma, e 43, primo comma, T.U.L.P.S., da quelli discrezionali esercitabili ai sensi degli artt. 11, secondo comma, 39 e 43, secondo comma, T.U.L.P.S. L’art. 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne; il pericolo è accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale ma un attendibile grado di verosimiglianza, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8041 del 2021 e da TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 267 del 2024.
La scelta legislativa di anticipare la soglia di tutela della pubblica incolumità non esime l’Amministrazione dal condurre un giudizio prognostico ex ante in concreto, fondato su elementi soggettivi, legati alla personalità e alla condotta di vita, e su elementi oggettivi, costituiti da fatti colti nella loro dimensione storica anche a prescindere dai profili penalistici.
La natura cautelare del divieto comporta che il tempo non ne incida sull’efficacia, ma imponga una rivalutazione dell’attualità dei rischi. Il destinatario ha un interesse protetto al riesame, subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, secondo l’indirizzo di TAR Umbria, sez. I, n. 153 del 2024. Tali elementi non producono la revoca automatica, ma impongono un nuovo giudizio predittivo e rafforzano l’onere motivazionale in caso di mantenimento del divieto.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che la nuova prognosi compiuta dalla Prefettura resista al vaglio di legittimità. L’Amministrazione ha rinnovato l’istruttoria acquisendo il parere della Questura e ha considerato la sentenza di non luogo a procedere insufficiente a mutare la valutazione di pericolo, perché il fatto storico conserva la sua gravità. La condotta integra già un abuso dell’arma e rivela una totale mancanza di autocontrollo: il decorso del tempo non basta a escludere il rischio di recidiva, attualizzando la prognosi di inaffidabilità.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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