Silenzio sull’inerzia consolare e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 15293 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione consolare deve essere proposto solo dopo il decorso del termine assegnato alla struttura per provvedere sulla domanda di visto, pari a novanta giorni ai sensi dell’art. 5, co. 8, d.P.R. n. 394/1999; la proposizione anticipata rende la domanda inammissibile. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda di accertamento dell’inerzia. La sopravvenuta carenza di interesse per il venir meno dell’utilità del provvedimento finale rende improcedibile la domanda residua. Il mero accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, eventualmente a fini risarcitori, richiede una puntuale segnalazione della parte nelle forme dell’art. 73, co. 1, c.p.a., non essendo sufficiente la generica prospettazione dell’interesse.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto la convocazione e la lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, senza ottenere riscontro. Con ricorso notificato il 25.10.2025 e depositato in pari data ha quindi adito il TAR Lazio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Ambasciata si sono costituiti il 3.12.2025, eccependo la cessazione della materia del contendere. Prima dell’udienza l’Amministrazione ha convocato l’interessata per il colloquio preliminare, fissato al 20.12.2025. La ricorrente, nella memoria del 14.5.2026, ha riconosciuto che i termini per l’utile rilascio del visto erano ormai spirati, essendo il titolo preordinato alla frequenza di un corso per l’anno accademico 2025-2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente le due domande. Quanto alla convocazione ai fini del colloquio preliminare, la cessazione della materia del contendere è pacifica: l’Amministrazione ha provveduto in corso di causa, come documentato in atti, così realizzando l’utilità richiesta.

Quanto alla domanda relativa alla definizione del procedimento e all’eventuale rilascio del provvedimento, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.. La stessa difesa della ricorrente ha ammesso il decorso dei termini per l’utile rilascio del visto, correlato alla frequenza universitaria dell’anno accademico ormai superato.

Il Tribunale ha escluso anche il residuo interesse al mero accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, se del caso a fini risarcitori ex art. 34 c.p.a.. La parte non ha formulato alcuna puntuale segnalazione nelle forme e nei termini dell’art. 73, co. 1, c.p.a.. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8/2022, le cui indicazioni, per identità di ratio, sono applicabili anche alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento.

In via ulteriore il Collegio ha rilevato che, in relazione alla mancata adozione del provvedimento finale, l’azione sarebbe comunque inammissibile. Il ricorso è stato proposto il 25.10.2025, prima del decorso dei novanta giorni dalla richiesta inoltrata il 18.8.2025, termine che l’art. 5, co. 8, d.P.R. n. 394/1999 assegna alle strutture consolari per il rilascio dei visti.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. quanto alla convocazione e la parziale improcedibilità quanto alla domanda sul visto, definendo il giudizio in forma semplificata. Le spese sono state compensate, tenuto conto della definizione esclusivamente in rito e dell’interesse azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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