Accesso difensivo e segreto UIF: bilanciamento con l’art. 24 Cost. (Cons. Stato n. 1954 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il segreto d’ufficio previsto dall’art. 12, comma 8, d.lgs. n. 231/2007 a tutela delle informazioni in possesso dell’UIF non comporta un divieto assoluto di accesso, ma deve essere bilanciato con il diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. e dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. L’accesso difensivo richiede un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare, spettando al giudice dell’accesso la sola verifica del collegamento, non la valutazione di decisività del documento nel giudizio di merito. Il giudice amministrativo può modulare l’ostensione, limitandola agli elementi cronologici necessari a valutare la tempestività della contestazione e precludendo la conoscenza dei soggetti estranei al procedimento sanzionatorio. Il divieto di divulgazione di cui all’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2007 non opera quando la comunicazione costituisce adempimento di un ordine dell’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto all’UIF della Banca d’Italia l’accesso a segnalazioni e comunicazioni relative a versamenti di contante sul proprio conto corrente, oltre che a documenti connessi al procedimento sanzionatorio avviato dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’istanza era finalizzata a contestare il provvedimento sanzionatorio del 19 maggio 2025, con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione per omessa dichiarazione di importazione di denaro contante, e a provare la tardività della contestazione.
La Banca d’Italia ha negato l’accesso invocando il segreto d’ufficio. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo prevalente l’interesse difensivo sulla segretezza, quanto meno per i riferimenti cronologici della corrispondenza prodromica all’accertamento. La Banca d’Italia ha proposto appello, contestando la prevalenza del segreto e la sussistenza del requisito della necessità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo del rapporto tra segreto d’ufficio e accesso difensivo. Richiama l’orientamento secondo cui le ipotesi di segreto previste da specifiche disposizioni non determinano un divieto totale di accesso, ma vanno bilanciate con l’art. 24 Cost. (Cons. Stato, sez. VI, n. 5900/2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 3131/2024). Analogo principio emerge dalla giurisprudenza costituzionale sul segreto degli atti di vigilanza Consob (Corte cost. n. 460/2000). L’attività investigativa dell’UIF, osserva il Collegio, non è ragionevolmente distinguibile da quella di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob quanto a necessità di bilanciamento.
Sul requisito della strumentalità necessaria, richiama i principi dell’adunanza plenaria n. 4/2021: non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie, ma non spetta al giudice dell’accesso valutare ex ante ammissibilità o decisività del documento nel giudizio di merito, salvo il caso di evidente assenza di collegamento.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene fondato il motivo solo in parte. Il nesso di strumentalità sussiste per le comunicazioni trasmesse dall’UIF al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, coinvolti nel procedimento sanzionatorio, rispetto alle quali rileva la verifica della tempestività della contestazione. La mancata inclusione di tali comunicazioni tra gli atti del procedimento non ne esclude la rilevanza. Non rilevano, invece, le difese dell’appellante circa la certezza della tempestività: attengono al merito e sfuggono al sindacato del giudice dell’accesso.
Il nesso non è adeguatamente provato, invece, per le segnalazioni di Poste Italiane S.p.a. e per gli altri documenti, che coinvolgono soggetti estranei all’esercizio del potere sanzionatorio e rispetto ai quali opera pienamente il segreto. Il Collegio valorizza inoltre la modalità di accesso già prevista dal TAR, limitata all’indicazione della data di adozione e di protocollo: un accesso circoscritto che non pregiudica le esigenze investigative.
Quanto all’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, il divieto di divulgazione non opera nei limiti in cui la comunicazione costituisce adempimento di un ordine dell’autorità giudiziaria volto a consentire l’accesso difensivo. L’appello è pertanto parzialmente accolto: accesso alle sole comunicazioni UIF al Ministero e alla Guardia di finanza, limitatamente alle date di formazione e di protocollo in uscita. Spese compensate.
Nota della Redazione
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