Proroga del titolo edilizio solo su istanza espressa e decadenza non retroattiva (Cons. Stato n. 1959 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga straordinaria del titolo edilizio non opera automaticamente: richiede una manifestazione di volontà espressa dell’interessato, non desumibile aliunde, sicché una domanda di licenza d’uso non integra l’istanza prevista dalla legge. Il termine di efficacia del permesso di costruire non è suscettibile di sospensione o proroga automatica, neppure in ipotesi di forza maggiore, dovendo l’interessato presentare formale richiesta e l’amministrazione accertare l’impossibilità incolpevole. La decadenza per decorso del termine opera ex nunc: preclude l’ulteriore corso dei lavori ma non determina l’illiceità urbanistica di quanto già realizzato durante la vigenza del titolo. In caso di demolizione e ricostruzione con traslazione di volumetria, la demolizione del fabbricato preesistente deve avvenire entro il termine di validità del titolo, costituendo condizione di regolarità dell’intervento complessivo. L’indicazione dell’area da acquisire non rientra nel contenuto tipico dell’ordinanza di demolizione e attiene al successivo provvedimento di acquisizione.

Il Fatto

I comproprietari di una casa di abitazione danneggiata da una frana ottengono nel 2017 una concessione edilizia per demolire il fabbricato e ricostruirlo, mediante delocalizzazione, su diverse particelle di loro proprietà, con traslazione della volumetria e ampliamento da bonus energetico. Il titolo è integrato da due varianti non sostanziali nel 2020 e nel 2022. Nel febbraio 2023 gli interessati chiedono la licenza d’uso parziale del nuovo immobile; il Comune constata la mancata demolizione del vecchio fabbricato, il completamento della nuova costruzione e la scadenza del titolo al 31 dicembre 2023, ravvisando un raddoppio della cubatura. Avvia quindi il procedimento e adotta l’ordinanza di demolizione e ripristino.

Il T.R.G.A. di Bolzano respinge il ricorso. Gli appellanti deducono l’applicabilità della proroga straordinaria nazionale, il difetto di istruttoria sulla scadenza del titolo, l’incidenza delle varianti, la genericità dell’ordinanza e l’illegittima determinazione della superficie da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la normativa di settore esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di efficacia del titolo edilizio e qualsiasi proroga automatica, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 10137 del 2023. Anche in caso di forza maggiore l’interessato deve presentare formale istanza di proroga, cui segue un provvedimento dell’amministrazione che accerti l’impossibilità incolpevole. La ratio è subordinare l’estensione degli effetti favorevoli del titolo a una valutazione discrezionale dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 8641/2025).

A prescindere dall’applicabilità della disciplina statale alla Provincia Autonoma di Bolzano, gli appellanti non hanno mai presentato una richiesta idonea ad attivare l’istituto: la domanda di licenza d’uso parziale non contiene alcun riferimento alla volontà di avvalersi della proroga. L’art. 10-septies, comma 1, lett. a), del D.L. n. 21/2022 esige una manifestazione espressa. Il primo motivo è infondato.

Quanto alla data di inizio lavori, l’errore materiale dell’ordinanza non inficia il provvedimento, avendo il T.R.G.A. fatto applicazione dell’art. 8, comma 1, della L.P. n. 10/2022, che aveva prorogato le concessioni in scadenza fino al 31 dicembre 2023: gli appellanti hanno quindi beneficiato di un’estensione superiore a due anni e mezzo rispetto al termine triennale. Le censure sulla data di fine lavori e sulle varianti sono inammissibili, per non essersi gli appellanti confrontati con la pluralità di motivi autonomi della sentenza, e comunque infondate nel merito.

Sul terzo motivo il Collegio richiama l’art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001: la decadenza opera ex nunc e non incide sulle opere già realizzate, come affermato da Cons. Stato n. 8605 del 2019 e dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024. Residuando solo la demolizione del vecchio manufatto, attività priva di sviluppi edilizi ulteriori, un formale provvedimento di decadenza avrebbe carattere ricognitivo. Il Comune aveva comunque accertato la decadenza nell’avvio del procedimento e attivato il contraddittorio.

In materia di demolizione e ricostruzione, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 8861 del 2022) esige che la demolizione del preesistente avvenga entro la vigenza del titolo, essendo condizione per l’abitabilità del nuovo edificio. L’ordinanza individua correttamente il fabbricato da demolire e qualifica l’intervento come ristrutturazione urbanistica, non edilizia. Sull’area da acquisire, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 9856 del 2024) conferma che la questione attiene al successivo procedimento di acquisizione. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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